
Il Parere dell'Esperto
Avv. Alessio
Costantini - Consulente giuridico Fiavet Lazio
14.05.2002
Egregio
Avvocato,
sono
titolare di un’Agenzia che effettua prevalentemente la vendita di
pacchetti da catalogo.
A
volte, però, i clienti mi chiedono di organizzare viaggi su misura,
che comprendono il soggiorno ed il trasporto.
Acquisto
tali servizi direttamente presso i fornitori oppure presso i tour
operators, sulla base delle richieste dei clienti, e li vendo loro ad
un prezzo forfettario. Il "viaggio su misura" può essere
considerato "pacchetto turistico" in base Decreto n. 111/95
? D
evo,
ad esempio, procedere alla stipula del contratto per iscritto ? Resto
un semplice intermediario oppure divento un "organizzatore"?
RISPOSTA
Anzitutto,
è bene ricordare la definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art.
2 del Decreto n. 111/1995:"I
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita ad un
prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore
ovvero
estendentisi
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a)
trasporto,
b)
alloggio,
c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all’art.
7, lettere i) e m) che costituiscono parte significativa del pacchetto
turistico.
La
fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico
non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente
decreto".
Tale
definizione è sostanzialmente identica a quella riportata nella
Direttiva 314/90 (recepita, appunto, dal Decreto n. 111/95).
Un’interpretazione
letterale dell’art. 2 del Decreto dovrebbe indurre ad escludere dal
campo di applicazione del Decreto medesimo i cd. " viaggi
su misura". L’articolo in questione, infatti, definisce il
"pacchetto turistico" quale risultato di una "prefissata
combinazione": l’uso dell’aggettivo "prefissata"
dovrebbe lasciar presupporre che la combinazione dei servizi debba
essere stata effettuata antecedentemente all’ingresso del cliente
nell’agenzia e che, pertanto, il risultato dell’assemblaggio di
più servizi effettuato dall’Agente di Viaggi dietro richieste
specifiche del cliente non dovrebbe costituire un "pacchetto
turistico". Se così fosse, rimarrebbero in sostanza soggetti al
campo di applicazione del Decreto n. 111 i soli viaggi "da
catalogo".
Tale
interpretazione, che si fonda sul dato letterale della norma, è stata
però smentita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in una
recente sentenza del 3 aprile 2002, resa nella causa C-400/00.
Nella
propria sentenza, la Corte rileva che perché un pacchetto possa
essere qualificato "tutto compreso", è sufficiente, da una
parte, che la Combinazione di servizi turistici venduti da un'agenzia
di viaggi ad un prezzo forfettario comprenda due dei tre tipi di
prestazione indicati dalla medesima disposizione (cioè il trasporto,
l'alloggio, e altri servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio che costituiscono una parte significativa del "tutto
compreso") e, d'altra parte, che detto servizio superi le 24 ore
o comprenda un pernottamento.
Tale
definizione, secondo la Corte, non comporta elementi che implicano che
i viaggi organizzati su domanda del consumatore o di un gruppo
ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste non
possano essere considerati viaggi "tutto compreso" ai sensi
della direttiva.
Tale
interpretazione è corroborata, secondo la Corte, dal testo della
lett. j) dell'allegato della direttiva 314/90 a tenore del quale, tra
gli elementi da inserire in un contratto considerato dalla direttiva,
figurano i "particolari desideri che il consumatore ha fatto
conoscere all'organizzatore o al venditore al momento della
prenotazione e che le due parti hanno accettato" (la
disposizione di cui alla lett. J) dell’allegato alla Direttiva è
presente, seppur con formulazione parzialmente diversa, anche nel
Decreto n. 111/95 - vedi art. 7, lett. m).
La
Corte, dunque, ha ritenuto che il legislatore comunitario, nel
prevedere la possibilità di inserire nel contratto anche i
"particolari desideri" del consumatore, abbia implicitamente
ricompreso anche i "viaggi su misura" nell’ambito di
applicazione della Direttiva.
La
Corte ha concluso che "l'espressione "tutto
compreso" di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva deve essere
interpretata nel senso che essa include i viaggi
organizzati da un'agenzia di viaggi su domanda del consumatore o
di un gruppo ristretto di consumatori e
conformemente alle loro richieste".
La
Corte ha altresì chiarito il senso dell’espressione
"prefissata combinazione" che compare nella definizione di
"pacchetto turistico".
Secondo
la Corte la nozione di "prefissata combinazione", che
costituisce uno degli elementi della definizione del "tutto
compreso", riguarda necessariamente i casi in cui la combinazione
di servizi turistici risulti dai desideri espressi da detto
consumatore fino al momento in cui le parti pervengano
ad un accordo e stipulino il contratto.
In
altri termini, perché la combinazione sia prefissata non occorre che
essa sia stata realizzata antecedentemente all’ingresso del cliente
nell’agenzia.
E’
sufficiente, invece, che la combinazione sia stata
"prefissata" prima della stipula del contratto (ovviamente
sulla base dei desideri del consumatore e degli accordi tra le parti).
La
sentenza della Corte costituisce un precedente di estrema importanza.
La Corte di Giustizia, infatti, ha, tra l’altro, una funzione di
interpretazione degli atti delle
istituzioni comunitarie: e poiché le norme nazionali di recepimento
delle direttive comunitarie vanno applicate interpretandole alla luce
della lettera e dello scopo della direttiva cui si riferiscono, e’
evidente che la pronuncia della Corte esplicherà i propri effetti
anche nel nostro ordinamento, orientando le decisioni dei giudici
italiani chiamati a pronunciarsi sul punto.
Se
l’interpretazione fornita dalla Corte verrà seguita dai nostri
giudici (e su questo possono esserci pochi dubbi), l’Agenzia che
assembli il pacchetto turistico sulla base delle richieste del cliente
(acquistando i servizi presso più fornitori) verrà considerata a
tutti gli effetti quale "organizzatore" (con le conseguenze
che ne derivano, anche in termini di responsabilità): ovviamente
sempre che i servizi cosi’ assemblati rispondano ai requisiti minimi
previsti dalla Direttiva 314/90 e dal Decreto n. 111/5 (si tratti
cioè della combinazione tra due dei seguenti tre elementi: a)
trasporto, b) alloggio, c) altri servizi turistici non accessori al
trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del
tutto compreso – con almeno un pernottamento o durata oltre le 24
ore).
Ovviamente,
ciò comporterà l’obbligo per l’Agenzia, tra l’altro, di
procedere alla stipula per iscritto del contratto ed alla
consegna
di
una copia del contratto al cliente.
Avv.
Alessio Costantini
********************
Alessio Costantini è Avvocato in Roma.
Dal 1994 è consulente legale della FIAVET Federazione Italiana
Associazioni Imprese Viaggi e Turismo. Dal 1997 al 1999 è stato membro del Consiglio di
Amministrazione dellECTAA (Organizzazione Europea delle Agenzie di Viaggio e dei
Tour Operators) con sede in Bruxelles, che rappresenta la categoria a livello comunitario
nei rapporti con lUnione Europea ed i fornitori di servizi. Dal 1998 è componente
del "Legal Committee" dellECTAA.
Nellanno 1997 è stato componente della Commissione di
Conciliazione istituita in via sperimentale dalla Camera Arbitrale di Milano per la
soluzione di controversie tra fornitori di servizi e consumatori nellambito
turistico. Nellanno accademico 1997/1998 ha svolto lincarico di Docente
esterno presso il Corso di Gestione delle Imprese Turistiche Facoltà di Economia
Aziendale dellUniversità della Calabria. E membro della Commissione
Giudicante Nazionale (organo di giustizia sportiva di secondo grado) della Federazione
Italiana Pallacanestro.
E autore di numerosi articoli e saggi sul diritto del turismo e
dei trasporti ed ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni e seminari
sulle problematiche legali del settore agenziale.
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