
LAZIO
14.12.01
Il Parere dell'Esperto
Avv. Alessio Costantini -
Consulente giuridico Fiavet Lazio
La vendita "on line" di pacchetti turistici
La classifica dei mercati di beni e servizi venduti via Internet vede al
primo posto il mercato dei servizi turistici. I portali ed i siti dedicati a tale
tipologia di servizi hanno fatto registrare, negli anni, un numero di transazioni sempre
crescente. E pertanto opportuno considerare con attenzione sia le principali
disposizioni normative che gli operatori turistici sono tenuti a rispettare nella vendita
via Internet sia le modalità con le quali essi possono adempire, nello specifico, agli
obblighi che il D. Lgs. 111/95 in materia di pacchetti turistici allorquando la vendita
viene effettuata non per il tramite di unAgenzia di Viaggi, ma bensì "on
line".
La materia ha formato oggetto di diversi interventi del legislatore
comunitario e nazionale: il D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 relativo ai cd. contratti
negoziati fuori dei locali commerciali (e che si applica dunque non solo alle vendite via
Internet, ma anche alle vendite "porta a porta", alle vendite effettuate presso
stand di fiere o manifestazioni, alle "televendite" ecc.); il D. Lgs. 22 maggio
1999 n. 158 che regola, più nello specifico, i cd. "contratti a distanza",
intendendosi per tali i contratti stipulati con limpiego esclusivo di una o più
tecniche di comunicazione a distanza (Internet, telefono, fax ecc.); la Direttiva sul
commercio elettronico 2000/31/CE dell8 giugno 2000. Occorre altresì richiamare il
D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 che, in attuazione di quanto previsto dallart. 15
della legge 15 marzo 1997 n. 59 (cd. "Legge Bassanini") ha regolamentato gli
aspetti applicativi del "documento informatico" e della "firma
digitale", nonché il DPCM 8 febbraio 1999 e lart. 10 del DPR 28 dicembre 2000
n. 445 (che ha recepito e rielaborato parzialmente la normativa del DPR 513/97,
abrogandola dalla data della sua entrata in vigore).
Ovviamente la vendita "on line" del pacchetto turistico soggiace
altresì alle disposizioni in materia di contratto del Codice Civile.
Di seguito si espongono le principali problematiche giuridiche poste da
tale tipologia di vendita.
Validità ed efficacia del contratto "on line" di vendita di
pacchetti turistici
La maggior parte dei siti web delle Agenzie di Viaggi prevede, come forma
di conclusione del contratto, che il consumatore, consultato il sito ed individuata la
proposta che corrisponde alle sue esigenze, compili un formulario con i propri dati,
clicchi su una casella del sito, confermando lacquisto ed indicando il proprio
numero di carta di credito: tale tipologia di conclusione del contratto si definisce
"by point and click". A questo punto lAgenzia verifica la disponibilità
del pacchetto prescelto e conferma a sua volta lacquisto, generalmente con
linvio di una e-mail e, successivamente, dei documenti di viaggio.
Un simile contratto deve ritenersi valido ed efficace.
Lart. 15 della Legge Bassanini ha infatti stabilito che "gli
atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici, e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge
". Il successivo DPR 513/1997 ha, almeno
apparentemente, ristretto il riconoscimento giuridico ai soli contratti conclusi con
luso della firma digitale (art. 11: "i contratti stipulati con strumenti
informatici e per via telematica mediante luso della firma digitale secondo
le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge"). Tuttavia, lart. 15 della Legge Bassanini pare norma di carattere
generale, diretta a riconoscere dignità giuridica a tutti i contratti conclusi
telematicamente, indipendentemente dalluso della firma digitale. E vero che la
firma digitale consente, rispetto alla normale tipologia di contratti "on line"
(i contratti conclusi "by point and click") una certezza sicuramente maggiore
(ma non assoluta) rispetto allidentificazione dei contraenti; è altrettanto vero
che anche nei comuni contratti "on line" sia il fornitore dei beni o servizi sia
il consumatore sono identificati, essendo tenuti a comunicare i relativi dati. Occorre
altresì considerare quanto stabilito dallart. 9 della Direttiva sul Commercio
Elettronico che, senza riferirsi al requisito della firma digitale, stabilisce che gli
Stati Membri debbano provvedere "affinchè il loro ordinamento giuridico renda
possibili i contratti per via elettronica. Essi in particolare, assicurano a che la
normativa relativa alla formazione del contratto non osti alluso effettivo dei
contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via
elettronica".
Daltra parte, il contratto di vendita del pacchetto turistico è
comunemente considerato compreso fra quelli "a forma libera", che possono cioè
essere stipulati indifferentemente per iscritto o verbalmente o tacitamente (mediante
comportamenti concludenti), senza che la scelta delluna o dellaltra forma
possa inficiarne la validità (od influire sulla possibilità di fornirne prova).
Lart. 6 del Decreto 111/95 stabilisce sì che il contratto debba essere redatto per
iscritto e che una copia, sottoscritta o timbrata dallorganizzatore o dal venditore,
debba essere consegnata al consumatore, ma non prevede che la forma scritta sia richiesta
a fini di validità o di prova del contratto. Ed infatti, si esclude comunemente che la
vendita di un pacchetto effettuata senza consegna del contratto sottoscritto debba
ritenersi nulla. Per principio generale, la nullità del contratto per mancato rispetto
della forma prevista deve essere infatti espressamente stabilita, ed è riservata, dal
nostro ordinamento, a tipologie particolarmente complesse di contratti (compravendita di
beni immobili, costituzione di società, ecc.). Né il requisito della forma scritta può
ritenersi richiesto a fini di prova del contratto (cd. forma "ad probationem"):
allorquando la legge prevede che un contratto debba essere stipulato per iscritto a fini
di prova, specifica espressamente che tale requisito è richiesto appunto a tali fini.
Il problema, pertanto, va riferito più che alla validità del contratto
on line di vendita di pacchetto turistico alla effettiva imputabilità giuridica delle
manifestazioni di volontà trasmesse per via telematica. Gli strumenti telematici
attualmente utilizzati non consentono alcuna certezza circa leffettiva identità dei
soggetti contraenti: loperatore turistico che riceva una conferma dacquisto da
parte di un soggetto che si qualifichi come Sig. Tizio (e comunichi anche i dati della
carta di credito), non ha nessuna certezza che in concreto la conferma sia stata inoltrata
dal Sig. Tizio. Il problema si risolverà con la diffusione della firma digitale: fino ad
allora, rimarrà a carico degli operatori il rischio di stipulare contratti la cui
validità venga disconosciuta dalle controparti (ferma restando lopportunità, fino
alla diffusione della firma digitale, di adottare le dovute cautele al fine di ridurre il
suddetto rischio). Si osserva, peraltro, che tale rischio appare per gli operatori
turistici più ridotto rispetto a quello sopportato da imprenditori di altri settori. La
fruizione del pacchetto presuppone, infatti, lintestazione dei documenti di viaggio
ad una persona fisica, la cui identità può essere controllata nel corso del viaggio
stesso (presso lalbergo, oppure al check-in dellaeroporto), sicché, in caso
di contestazione, è possibile disporre di elementi di prova circa lidentità del
soggetto che dei servizi ha fruito; laddove, invece, lacquisto "on line"
di un bene (ad esempio, lacquisto di un computer) non comporta tale verifica (il
soggetto che utilizzi fraudolentemente il nome ed il numero di carta di credito di altra
persona potrebbe chiedere la spedizione del bene ad indirizzo di comodo, come a volte
capita).
E bene, a questo punto, soffermarsi brevemente sulla disciplina in
materia di "firma digitale". Lart. 1, lett. b), del DPR 513/97 stabilisce
che la firma digitale consiste nel "risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e lintegrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici". Il rispetto della procedura ora descritta comporta che il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale, abbia efficacia di scrittura privata ai
sensi dellart. 2702 del codice civile. Lapposizione o lassociazione
della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per
gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo: il documento fa dunque piena
prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi lha
sottoscritta.
Finché il sistema della "firma digitale" non avrà
unadeguata diffusione, il t.o. farà bene ad assumere alcune cautele, come
richiedere allacquirente una e-mail di conferma, così rendendo più difficile il
disconoscimento dellacquisto (si ricorda, a tal proposito, che lart. 1, lett.
j) del DPR 513/1997 conferisce dignità giuridica allindirizzo elettronico
definendolo "lidentificatore di una risorsa fisica o logica in grado di
ricevere e registrare documenti informatici"); inviare i voucher per posta o
corriere, e non per posta elettronica, allindirizzo indicato dallacquirente
(sì da avere certezza del domicilio o della residenza dellacquirente e disporre di
una ricevuta sottoscritta da chi ritira il plico); richiedere linvio per fax, da
parte dellacquirente, del contratto, stampato dal computer e sottoscritto dal
consumatore; chiedere un recapito telefonico ove ricontattare il cliente. Si tratta di
procedure che, evidentemente, rischiano di rallentare i tempi della transazione e rendere
la stessa più complessa, ma che al tempo stesso pongono loperatore in una posizione
di maggiore tranquillità rendendo più sicura lidentificazione
dellacquirente.
Procedura di conclusione del contratto
Lart. 10 della Direttiva sul Commercio Elettronico stabilisce che il
prestatore del servizio debba fornire al consumatore, in modo chiaro, comprensibile ed
inequivocabile, almeno le seguenti informazioni:
- le varie fasi tecniche della conclusione del contratto;
- se il contratto concluso sarà archiviato dal prestatore e come si potrà accedervi;
- i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di
inoltrare l'ordine;
- le lingue a disposizione per concludere il contratto.eguenti informazioni
Appare particolarmente importante la previsione di cui alla lettera a). Il tour
operator dovrà, ovviamente prima che il contratto si concluda, fornire indicazioni al
consumatore circa le fasi tecniche della conclusione del contratto. Sarà opportuno, ad
esempio, specificare che lacquisto da parte del cliente è soggetto alla
disponibilità dei posti e che dunque la conferma dellacquisto (anche con
linserimento del numero di carta di credito) è subordinata alla riconferma da parte
del tour operator: ciò al fine di evitare di ingenerare nel consumatore il convincimento
che lofferta presente sul catalogo on line sia illimitata.
Inoltre, il contratto on-line è costituito generalmente da un formulario che reca
alcuni campi da riempire con i dati del consumatore, corredato dalle condizioni generali
del t.o. In base allart. 1341 c.c., tali condizioni sono efficaci tra le parti se
conosciute ovvero conoscibili usando lordinaria diligenza. Onde evitare che venga
contestata da parte del consumatore la conoscenza delle condizioni, è necessario che la
procedura guidata che il consumatore deve seguire sul sito per giungere allacquisto
preveda che lo stesso confermi, prima dellacquisto, lavvenuta lettura ed
accettazione delle condizioni generali del t.o. Lart. 3, comma 3 della Direttiva UE
sul Commercio Elettronico prevede anzi che "le clausole e le condizioni generali
del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizioni in modo che
gli permetta di memorizzarle, riprodurle". Sarà bene, dunque, consentire al
consumatore il "download" delle condizioni generali.
Ovviamente, il contratto on line dovrà contenere gli elementi di cui
allart. 7 del Decreto Lgs. n. 111/95 (nome, indirizzo, n.ro autorizzazione del t.o.
o del t.a., destinazione del viaggio, durata, ecc.).
Inoltre, si ricorda che le condizioni del contratto "on line"
incontrano i limiti di validità previsti dallart. 1469bis c.c. in materia di
clausole vessatorie.
Il diritto di recesso
Uno degli aspetti più importanti delle norme dedicate al commercio
elettronico è costituito dal diritto, riconosciuto al consumatore, di recedere, entro un
determinato numero di giorni (sette per il D. 50/92, dieci per il D. 185/99), dal
contratto stipulato fuori dei locali commerciali o a distanza (ovviamente senza pagamento
di penali) e da una serie di informazioni che il venditore è tenuto a fornire al
consumatore. Lart. 7 del D. Lgs. 185/99 stabilisce, però, che tali disposizioni non
si applichino ai "contratti di fornitura di servizi relativi allalloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando allatto della conclusione del
contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in
un periodo prestabilito". Tale norma indurrebbe a ritenere che in caso di vendita
"on line" di un pacchetto turistico con indicazione della data di partenza, il
consumatore non possa esercitare il cd. "diritto di ripensamento". Purtuttavia,
il D. Lgs. 185/1999 non ha espressamente abrogato il D. Lgs. 50/1992 (anche perché, come
già detto, questultimo decreto si riferisce anche ad altre tipologie di vendita),
limitandosi a stabilire che fino allemanazione di un testo unico di coordinamento
(sinora non approvato) si applicano le disposizioni "più favorevoli" per il
consumatore contenute nel D. Lgs. 185/1999.
Occorre chiedersi, alla luce delle disposizioni ora citate, se alla
vendita via Internet di pacchetti turistici si applichino, o meno, le disposizioni sul
diritto di ripensamento del consumatore e sulle informazioni obbligatorie.
Al riguardo, giova sottolineare che lart. 1 del D. 111/1995 in
materia di pacchetti turistici prevede che tale decreto si applichi anche ai pacchetti
turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le disposizioni
previste dal D. Lgs. 50/1992; e che lart. 9 lett. h del medesimo decreto prevede
che nellopuscolo informativo siano inseriti i termini, le modalità, il soggetto nei
cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dellart. 5 del d. lgs 50/92
nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali. Tali disposizioni, che non
sono state modificate né abrogate, si pongono però in contrasto con il citato art. 7 del
D. 185/1999 che, come già detto, esclude il diritto di recesso stabilito dal medesimo
decreto per la vendita di servizi di trasporto, alloggio, ristorazione ecc. ma non abroga
il D. 50/1992 prevedendo che in caso di contrasto di norme si applichino "le
disposizioni più favorevoli al consumatore" previste dal medesimo D. Lgs.
185/1999.
La questione circa leffettiva titolarità o meno del diritto di
recesso in capo allacquirente "on line" di pacchetti turistici potrà
essere risolta in via definitiva con lemanazione del testo unico di coordinamento.
Tuttavia, pare decisiva, al fine di escludere il riconoscimento di tale diritto di
recesso, la circostanza che la Direttiva 97/7/CE, di cui il D. Lgs. 185/1999 costituisce
norma sottordinata - di attuazione, esclude espressamente il diritto di recesso per
la vendita di servizi relativi allalloggio ai trasporti ed alla ristorazione, non
prevedendo alcuna deroga a tale esclusione. Quandanche si ritenesse, dunque, che il
legislatore nazionale abbia voluto riconoscere temporaneamente (fino allemanazione
del testo unico) il diritto di recesso anche allacquirente di pacchetti turistici,
dovrebbe concludersi, con conseguente disapplicazione della disposizione nazionale, che
ciò abbia fatto illegittimamente, ponendosi in contrasto con la norma sovraordinata
costituita dalla Direttiva comunitaria.
Tutela dei dati personali
La raccolta dei dati del consumatore, necessari per la stipula del
contratto "on line", costituisce una forma di trattamento disciplinata dalla
Legge 675/1996 in materia di tutela della privacy. Conseguentemente, il sito web
delloperatore dovrà riportare linformativa di cui allart. 10 di detta
legge. Inoltre, considerato che con la transazione i dati vengono sicuramente
"comunicati" a terzi (essi sono infatti trattati anche dal "provider")
occorrerà richiedere al consumatore il consenso di cui allart. 13 della legge
675/96, ricordando che in base a tale articolo il consenso "è validamente
prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto e
se sono state rese allinteressato le informazioni di cui allart. 10",
nonché il consenso per leventuale trattamento di dati sensibili. Anche per tali
casi, è opportuno che la procedura di conclusione del contratto preveda il passaggio
obbligato dellutente attraverso la lettura dellinformativa e la prestazione
"by point and click" del consenso. Si ricorda, al riguardo, che il consenso deve
essere richiesto in relazione alle diverse tipologie di trattamento (sicché, ad esempio,
non può richiedersi con un solo "click" il consenso alla comunicazione a terzi
dei dati a fini contrattuali e, al tempo stesso, per linvio di cataloghi od
opuscoli: occorre specificare le singole tipologie di trattamento e richiedere il consenso
per ciascuna di esse).
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Alessio Costantini è Avvocato in Roma.
Dal 1994 è consulente legale della FIAVET Federazione Italiana
Associazioni Imprese Viaggi e Turismo. Dal 1997 al 1999 è stato membro del Consiglio di
Amministrazione dellECTAA (Organizzazione Europea delle Agenzie di Viaggio e dei
Tour Operators) con sede in Bruxelles, che rappresenta la categoria a livello comunitario
nei rapporti con lUnione Europea ed i fornitori di servizi. Dal 1998 è componente
del "Legal Committee" dellECTAA.
Nellanno 1997 è stato componente della Commissione di
Conciliazione istituita in via sperimentale dalla Camera Arbitrale di Milano per la
soluzione di controversie tra fornitori di servizi e consumatori nellambito
turistico. Nellanno accademico 1997/1998 ha svolto lincarico di Docente
esterno presso il Corso di Gestione delle Imprese Turistiche Facoltà di Economia
Aziendale dellUniversità della Calabria. E membro della Commissione
Giudicante Nazionale (organo di giustizia sportiva di secondo grado) della Federazione
Italiana Pallacanestro.
E autore di numerosi articoli e saggi sul diritto del turismo e
dei trasporti ed ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni e seminari
sulle problematiche legali del settore agenziale.
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