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Il Parere dell'Esperto

Avv. Alessio Costantini - Consulente giuridico Fiavet Lazio

17.01.2003

Egregio Avvocato,

a volte capita che i clienti lamentino la mancanza di parte dei servizi “minori” compresi nel pacchetto acquistato presso l’Agenzia – ad esempio la mancanza di una struttura sportiva all’interno dell’albergo, pur prevista nel contratto - e chiedano un rimborso di parte del prezzo versato. Quando la lamentela del cliente è fondata, come si può quantificare l’importo del rimborso ?

 

Risposta

 

Occorre anzitutto premettere che il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 111, che disciplina la vendita dei pacchetti turistici, regola all’art. 12 comma 4, il caso in cui dopo la partenza una “parte essenziale” dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata. In tal caso, il tour operator deve predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. La norma, però, si riferisce ai casi in cui “una parte essenziale” dei servizi non possa essere effettuata: il concetto di “parte essenziale” si riferisce, a mio parere, ai servizi di particolare importanza e valore per l’effettuazione del pacchetto: in primis, i servizi di alloggio e di trasporto. Non ritengo, dunque, che la norma possa ritenersi applicabile al caso, diverso, in cui i “servizi essenziali” siano sì assicurati, ma la qualità o le caratteristiche di tali servizi, stabilite nel catalogo, non siano del tutto rispettate.

Ciò non toglie, tuttavia, che in tal caso il consumatore possa avere diritto ad un rimborso. Va ricordato, al riguardo, che in base all’art. 9 del Decreto, “le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità”. Non a caso, la modulistica contrattuale in uso presso le Agenzie di Viaggi richiamano espressamente il catalogo ai fini dell’esatta descrizione dei servizi venduti. Inoltre, l’art. 7 lett. h) del decreto, stabilisce che ove il pacchetto includa la sistemazione in albergo, si debba indicare l’ubicazione della struttura, la categoria, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché “le principali caratteristiche”.

In altri termini, quanto promesso e venduto tramite l’opuscolo e riportato nel contratto deve poi essere assicurato al consumatore, il quale, in caso di inadempienza dell’Agenzia organizzatrice o venditrice, ha diritto di essere rimborsato della parte di prezzo corrispondente al servizio (anche se “non essenziale”) di cui non abbia potuto fruire oppure di essere risarcito laddove il servizio, pur prestato, non abbia avuto le caratteristiche o le qualità promesse.

Il problema si pone per la quantificazione del rimborso da riconoscere in tali casi al cliente.

Quasi sempre, il pacchetto viene venduto ad un prezzo forfettario, senza che venga specificato l’importo dei singoli servizi che compongono il pacchetto e, in particolare, degli elementi che caratterizzano il singolo servizio. Se il cliente, ad esempio, lamenta il fatto che nell’albergo mancava il campo da tennis od altra struttura sportiva-ricreativa, che invece erano previsti nel catalogo, è quantomai difficile determinare l’importo del rimborso da riconoscergli.

Se è vero che è onere di chi lamenta un danno fornire la prova non solo dell’esistenza del danno medesimo, ma anche del suo ammontare, è altrettanto vero l’art. 1226 del codice civile stabilisce che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Il giudice, dunque, procede con un proprio personale metro di giudizio alla stima del pregiudizio causato al danneggiato.

Ciò comporta due ordini di problemi: anzitutto, l’applicazione della norma può dar luogo a valutazioni di gran lunga differenti di giudice in giudice, anche a fronte degli stessi danni. In secondo luogo, il tour operator o il fornitore dei servizi sono esposti ad un rischio che non è preventivabile, anche a fini assicurativi.

Nell’ordinamento tedesco, caratterizzato da una significativa attenzione alla problematica della tutela del consumatore e, in particolare, del viaggiatore, il problema è stato superato mediante l’adozione, sotto forma di usi accettati e condivisi dalle categorie agenziale e dei fornitori di servizi, delle cd. “Frankfurter Tabelle”. Si tratta di uno schema estremamente analitico di determinazione delle percentuali del prezzo del pacchetto da assumere a parametro per i rimborsi da effettuare ai clienti. Ad esempio: la sistemazione alberghiera in struttura differente da quella prenotata comporta un rimborso dal 5 al 15% del prezzo del pacchetto; la presenza di rumori molesti diurni nella struttura alberghiera viene quantificata dal 5 al 25% del prezzo del pacchetto, a seconda della intensità dei rumori; la percentuale di rimborso per i rumori molesti notturni oscilla invece dal 10 al 40%; tempi di attesa lunghi nel servizio del ristorante comportano un rimborso dal 5 al 15%; la presenza di stoviglie sporche dal 10 al 15%; l’assenza della piscina esterna, ove prevista nel contratto, o la presenza di una piscina sporca, comporta un rimborso dal 10 al 20%; l’assenza della guida, prevista invece nel contratto, comporta un rimborso dal 10 al 20%.

Può auspicarsi l’adozione anche in Italia di un sistema di quantificazione analogo, specie considerando il recente e significativo incremento del contenzioso con la clientela finale ?

Il sistema delle “Frankfurter Tabelle” ha il pregio di sottrarre alla valutazione equitativa del giudice – con le conseguenze negative sopra citate – la determinazione del danno patito dal consumatore. Inoltre, esso consente di prevenire l’insorgere di controversie giudiziarie tra cliente e agenzia di viaggi: molto realisticamente, le parti già prima della stipula del contratto si danno atto, per la stessa natura del servizio turistico, della possibilità che il servizio di cui il cliente fruirà potrebbe non corrispondere a quello acquistato e, qualora ciò effettivamente avvenga, sono consapevoli l’una dell’importo cui ha diritto e l’altra dell’importo che deve sborsare.

Ovviamente rimarrebbe l’esigenza che il consumatore fornisca la prova non più dell’ammontare del danno, ma del suo effettivo realizzarsi. L’adozione di uno schema risarcitorio potrebbe, almeno in teoria, dar luogo a possibili pretese infondate: tanto più in relazione a situazioni di disagio che non siano oggettive (come invece, ad esempio, la mancanza della struttura sportiva), ma che vadano ricollegate alle aspettative del cliente o ad una sua valutazione soggettiva: un tempo di attesa al ristorante di cinque minuti per il servizio da parte del cameriere può costituire un tempo ragionevole per taluni, ed intollerabile per altri.

In sostanza, l’adozione di uno schema analogo alle “Frankfurter Tabelle” consentirebbe di risolvere non tutti i problemi che caratterizzano il rapporto con la clientela.

 

Avv. Alessio Costantini

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