Il Parere dell'Esperto
Avv. Alessio
Costantini - Consulente giuridico Fiavet Lazio
17.07.2002
Oggetto:
revisione del prezzo del pacchetto turistico ai sensi dell’art. 11
– D. Lgs. 111/1995.-
Numerosi
associati hanno chiesto alla FIAVET di conoscere se il consumatore
abbia diritto, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 111/1995, ad
ottenere dal tour operator la revisione del prezzo del pacchetto
turistico qualora la variazione dei tassi di cambio sia favorevole al
consumatore stesso.
La
FIAVET ha interpellato in proposito il proprio consulente legale,
ricevendo un parere che si allega alla presente.
In
base alle risultanze di detto parere, si ritiene che:
1.
allorquando la possibilità di una revisione del prezzo del
pacchetto turistico sia stata prevista nel contratto e/o nelle
condizioni generali, il consumatore abbia diritto alla revisione
quando la variazione dei tassi di cambio sia a lui favorevole;
2.
in considerazione di quanto esposto al punto 1, allorquando il
tour operator, come a volte accade, pratichi il cd. “prezzo
bloccato” (e rinunci dunque nel contratto e/o nelle condizioni
generali alla revisione del prezzo), il consumatore non abbia diritto
alla revisione del prezzo;
3.
il tour operator non è obbligato a modificare i propri listini
a seguito delle variazioni del tasso di cambio. Oggetto della
revisione, infatti, può essere il solo prezzo indicato nel contratto;
4.
ovviamente la revisione dovrà essere effettuata attenendosi
alle oscillazioni verificatesi rispetto al tasso di cambio indicato
dal tour operator quale parametro di riferimento nel proprio catalogo
e – ove specificato - nella percentuale del prezzo del pacchetto
indicata nel catalogo medesimo.
QUADRO NORMATIVO
L’art.
11 del Decreto così
recita:
“1.
La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico
convenuto dalla parti è ammessa solo quando sia stata espressamente
prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di
calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di
sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio
applicato.
2.
La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10%
del prezzo nel suo originario ammontare.
3.
Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2,
l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle
somme già versate alla controparte.
4.
Il prezzo non può, in ogni caso, essere aumentato nei venti giorni
che precedono la partenza”.
Deve
ritenersi che tale disposizione, nonché quella di cui all’art. 4,
comma 4 lett. a) della Direttiva
di cui costituisce attuazione, abbia, quale norma successiva,
implicitamente abrogato il disposto dell’art. 11 della Convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) ratificata con
Legge 1084/1977 a mente del quale “l’organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non
in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei
vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel
documento di viaggio”. Detta disposizione è chiaramente
favorevole all’organizzatore di viaggi, giacché disciplinava
esclusivamente l’ipotesi dell’aumento del prezzo (e non anche
della riduzione), senza peraltro vincolare l’organizzatore stesso
all’indicazione delle modalità di calcolo o del tasso di cambio
applicato.
E’
noto come il legislatore italiano non abbia disposto l’abrogazione
della Legge di ratifica della CCV e come detta Convenzione, per
dottrina prevalente, debba ritenersi tuttora in vigore, ma solo quale
fonte regolatrice dei rapporti e delle situazioni giuridiche non
disciplinati dal Decreto e dalla Direttiva
(essendo l’ambito di applicazione della CCV, della Direttiva e del Decreto
non perfettamente coincidenti), e nella misura in cui è espressamente
richiamata dall’art. 24 lett. a) della Legge 22/2/1994 n. 16 che,
nel dettare al Governo i criteri di delega per l’attuazione della Direttiva, stabilisce che “l’offerta del servizio tutto compreso ed il relativo contratto sono
disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate
in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27
dicembre 1977 n. 1084”.
Tuttavia,
come detto, deve ritenersi che l’art. 11 del Decreto
– e l’art. 4, comma 4 lett. a) della Direttiva
di cui costituisce attuazione – abbia implicitamente abrogato
il disposto di cui all’art. 11 della CCV. Trattasi, infatti, di
norma successiva che disciplina esattamente la medesima fattispecie
(la revisione del prezzo di vendita di pacchetto turistico).
PARERE
Quanto
alla richiesta interpretazione dell’art. 11 del Decreto,
rispetto al quale non si rinvengono precedenti giurisprudenziali, una
precisazione preliminare si impone. Il primo comma dell’articolo
stabilisce che la revisione del prezzo sia ammessa “solo
quando sia stata espressamente prevista nel contratto”. Le
condizioni generali di contratto predisposte dalle Associazioni di
Categoria stabiliscono all’art. 6 la possibilità di una revisione
del prezzo (senza peraltro escludere che detta revisione possa
avvenire anche in diminuzione).
Tuttavia,
risulta che alcuni operatori pratichino il cd. “prezzo bloccato”,
rinunciando nelle condizioni di contratto alla facoltà di richiedere
la revisione del prezzo: in tali casi, deve ritenersi che il
consumatore non abbia diritto di richiedere la revisione del prezzo
non essendo tale ipotesi “prevista
nel contratto” (come richiesto dall’art. 11).
Una
seconda precisazione. Il primo comma stabilisce la possibilità di
revisione del “prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto
dalle parti”. Da ciò dovrebbe evincersi che
l’organizzatore non è tenuto, prima della stipula del contratto,
a modificare i prezzi indicati nel catalogo o nel listino a seguito
delle variazioni dei fattori di costo o del tasso di cambio applicato
intervenute successivamente alla stampa di detta documentazione.
Oggetto della revisione, infatti, potrà essere il solo prezzo
indicato nel contratto.
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Venendo
al merito del quesito, occorre evidenziare, anzitutto, che il primo
comma dell’art. 11 stabilisce l’ammissibilità di una revisione
“tout court” del prezzo di vendita - senza limitarla alle sole
revisioni in aumento o alle sole revisioni in diminuzione - e
prevede, come detto, che vengano definite in contratto le modalità di
calcolo e che la modifica sia possibile solo in virtù del variare di
specifici fattori di costo (carburante, trasporto …) e del tasso di
cambio applicato.
Già
il dato testuale indurrebbe ad affermare il diritto del consumatore ad
una revisione del prezzo a lui favorevole.
E’
vero che i successivi tre commi disciplinano la sola revisione “al
rialzo”: ma ciò fanno al solo scopo di contenere il diritto
dell’organizzatore o del venditore entro ambiti temporali e
quantitativi e disciplinare le conseguenze dell’eventuale aumento
superiore al 10%.
Anzi,
proprio la circostanza che al primo comma non si faccia riferimento
alla revisione al rialzo, e che tale riferimento compaia invece nei
tre commi successivi, dovrebbe indurre a ritenere che, come detto, con
il primo comma si sia inteso riconoscere l’ammissibilità della
revisione sia al rialzo sia al ribasso.
Un’ulteriore
considerazione avvalora la tesi che riconosce al consumatore il
diritto alla revisione del prezzo.
Il
14° Considerando della Direttiva
così statuisce: “Considerando
che il prezzo stabilito del
contratto non deve, in linea di massima, poter essere rivisto,
a meno che il contratto non preveda espressamente la possibilità di
una revisione sia al rialzo che al ribasso …”
A
sua volta, l’art. 4, comma 4, lett. a) della Direttiva
stabilisce quanto segue:
“I prezzi stabiliti dal
contratto non possono essere modificati, a meno che il
contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in
aumento o in diminuzione, ed indichi le precise modalità di
calcolo …”.
Tali
disposizioni avvalorano sia la tesi per la quale oggetto della
revisione possa essere il solo prezzo “stabilito
dal contratto” (e non anche il prezzo indicato
dall’organizzatore nel catalogo o nel listino); sia la tesi per la
quale la revisione del prezzo debba essere consentita – ove prevista
in contratto – in caso sia di rialzo sia di diminuzione.
Al
riguardo, è bene richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte
di Giustizia per la quale nell'applicare il diritto nazionale, a
prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive
alla Direttiva, il giudice nazionale chiamato ad interpretarlo deve
farlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo
della Direttiva per conseguire il risultato da questa perseguito e
conformarsi pertanto all'art. 189 - ora art. 249 - terzo comma del
Trattato CE (v., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa
C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punti 6 e 8, e 14 luglio
1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punti 20 e 26).
E,
dunque, il giudice italiano chiamato ad interpretare l’art. 11 del Decreto dovrebbe non solo attenersi al dato testuale
dell’articolo medesimo (il che già sarebbe sufficiente, a nostro
parere, per ammettere la possibilità di una revisione in
diminuzione), ma anche, in applicazione del principio citato, rifarsi
alla lettera della Direttiva
ed allo scopo della stessa (chiaramente finalizzata ad offrire
all’acquirente del pacchetto turistico significative forme di
protezione e tutela).
E’
bene precisare, per completezza, che le limitazioni imposte dai commi
2, 3 e 4 dell’art. 11 del Decreto
si applicano alle sole revisioni al rialzo. Pertanto, l’acquirente
potrà chiedere la revisione anche nei venti giorni antecedenti la
partenza ed anche ove detta revisione superi il 10% del prezzo nel suo
originario ammontare.
CONCLUSIONI
Alla
luce di quanto sin qui detto, deve concludersi che, qualora il
contratto di acquisto del pacchetto turistico preveda la possibilità
di revisione del prezzo di vendita, il consumatore abbia diritto ad
ottenere dall’organizzatore, ai sensi dell’art. 11 del Decreto,
la revisione medesima ove la variazione dei fattori di costo o del
tasso di cambio applicato sia a lui favorevole.
Si
resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si inviano
cordiali saluti
Avv.
Alessio Costantini
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