LAZIO
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO relativo ad un codice di comportamento
in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS)
Testo vigente (Regolamento n. 2299/89 del 24 luglio 1989 come
modificato dai Regolamenti n. 3089/93 del 29 ottobre 1993 e n. 323/1999 dell8
febbraio 1999).
Articolo 1
Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi telematici di
prenotazione nella misura in cui essi includono servizi di trasporto aereo e nella misura
in cui essi prevedono servizi di trasporto ferroviario nella loro visualizzazione
primaria, qualora siano offerti per l'uso e/o utilizzati nel territorio della Comunità
indipendentemente:
- dallo status o dalla nazionalità del venditore del sistema;
- dalla fonte delle informazioni utilizzate o dall'ubicazione della relativa unità
centrale di elaborazione dati;
- dall'ubicazione geografica degli aeroporti tra i quali viene effettuato il trasporto
aereo.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "servizio di solo trasporto aereo", il trasporto aereo di
un passeggero tra due aeroporti, compresi i relativi servizi collaterali e le prestazioni
supplementari offerti in vendita e/o venduti come parte integrante del servizio in
questione;
b) "servizio di trasporto aereo integrato", la combinazione
prestabilita di un servizio di solo trasporto aereo con altri servizi non accessori al
trasporto aereo, offerta in vendita e/o venduta ad un prezzo globale;
c) "servizio di trasporto aereo", sia il servizio di solo
trasporto aereo che il servizio di trasporto aereo integrato;
d) "servizio aereo di linea", una serie di voli che
presentano, ciascuno, tutte le seguenti caratteristiche:
- il volo è effettuato, a titolo oneroso, su un aeromobile adibito al trasporto di
passeggeri oppure di passeggeri e merci e/o posta, in condizioni tali che, su ogni volo,
siano messi a disposizione dei consumatori posti che possono essere acquistati
individualmente (direttamente presso il vettore aereo o tramite i suoi agenti
autorizzati),
- il volo avviene in modo da assicurare il collegamento fra i medesimi due o più punti:
- 1. in base ad un orario pubblicato, oppure
- 2. con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
e) "tariffa", il prezzo da pagare per il servizio di solo
trasporto aereo e le condizioni alle quali tale prezzo viene praticato;
f) "sistema telematico di prenotazione" (CRS), un sistema
telematico comprendente informazioni concernenti, fra l'altro,
- orari,
- disponibilità di posti,
- tariffe e
- servizi connessi
- dei vettori aerei, con o senza possibilità:
- - di effettuare prenotazioni o
- - di emettere biglietti,
purché metta a disposizione degli abbonati la totalità o parte di
tali servizi;
g) "funzioni di distribuzione", i mezzi messi a disposizione
del venditore del sistema per fornire informazioni circa orari, disponibilità di posti,
tariffe e servizi connessi dei vettori aerei, effettuare prenotazioni e/o emettere
biglietti e fornire qualsiasi altro servizio connesso;
h) "venditore del sistema", qualsiasi impresa e le sue
affiliate che provveda alla gestione o commercializzazione di un CRS;
i) "vettore associato", qualsiasi vettore aereo che,
direttamente o indirettamente, da solo o con altri, possegga o controlli effettivamente un
venditore di sistemi, nonché qualsiasi vettore aereo da esso posseduto o effettivamente
controllato;
j) "controllo effettivo", un complesso di diritti, rapporti
contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente, e tenendo presenti le
circostanze di fatto o di diritto del singolo caso, conferiscono la possibilità di
esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per
mezzo, segnatamente:
- del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa;
- dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla
composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure
conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa.
k) "vettore aderente", un vettore aereo che ha concluso un
accordo con un venditore di sistemi per la distribuzione di servizi di trasporto aereo
mediante un CRS. Il vettore associato che utilizzi le funzioni del proprio CRS che sono
contemplate dal presente regolamento è considerato vettore aderente;
l) "abbonato", una persona, diversa da un consumatore, o
un'impresa, diversa da un vettore aderente, che utilizzi un CRS in virtù di un contratto
o altro accordo finanziario concluso con un venditore di sistemi; si considera che vi sia
accordo finanziario se viene effettuato un pagamento specifico per i servizi del venditore
del sistema o se viene acquistato un servizio di trasporto aereo;
m) "consumatore", ogni persona che richieda informazioni
circa un servizio di trasporto aereo o intenda acquistarlo per uso privato;
n) "visualizzazione primaria", una visualizzazione globale e
neutrale dei dati concernenti servizi aerei tra coppie di città, durante un periodo di
tempo determinato;
o) "durata del viaggio", la differenza di tempo tra l'ora di
partenza e l'ora di arrivo previste;
p) "integrazione del servizio", ogni prodotto o servizio,
diverso dalle funzioni di distribuzione, offerto dal venditore del sistema, a suo nome,
agli abbonati in relazione con un CRS.
q) "servizio di solo trasporto ferroviario", il trasporto per
ferrovia di un passeggero tra due stazioni, compresi i relativi servizi collaterali e le
prestazioni supplementari offerti in vendita o venduti come parte integrante del servizio
in questione;
r) "servizio di trasporto ferroviario integrato", la
combinazione prestabilita di un servizio di solo trasporto ferroviario con altri servizi
non accessori al trasporto ferroviario, offerta in vendita o venduta ad un prezzo globale;
s) "servizio di trasporto ferroviario", sia il servizio di
solo trasporto ferroviario che il servizio di trasporto ferroviario integrato;
t) "biglietto", un titolo valido che dà diritto al
trasporto, o un titolo equivalente privo di supporto cartaceo, anche in forma elettronica,
rilasciato o autorizzato dal vettore o dal suo agente autorizzato;
u) "doppia prenotazione", la situazione che si presenta
qualora vengano effettuate due o più prenotazioni per uno stesso passeggero quando è
evidente che quest'ultimo potrà utilizzarne una sola
Articolo 3
1. Il venditore del sistema ha la capacità, a proprio nome in quanto
entità separata dal vettore associato, di essere titolare di diritti e obblighi di
qualsiasi natura, di stipulare contratti - tra l'altro con vettori associati, vettori
aderenti e abbonati -, di compiere altri atti giuridici nonché di citare ed essere citato
in giudizio.
2. Il venditore del sistema dà ad ogni vettore aereo la possibilità
di partecipare, su una base di parità e di non discriminazione, alle sue funzioni di
distribuzione nell'ambito della capacità disponibile del sistema in questione e fatta
salva qualunque restrizione di carattere tecnico che si sottragga al suo controllo.
3. a) Il venditore del sistema:
- non fissa condizioni irragionevoli per i contratti stipulati con vettori aderenti,
- non impone l'accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura e secondo gli
usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS e applica le
medesime condizioni per lo stesso livello di servizio.
b) Il venditore del sistema non impone, quale condizione per la
partecipazione al proprio CRS, che il vettore aderente non partecipi contemporaneamente ad
un altro sistema.
c) Il vettore aderente ha la facoltà di recedere dal contratto
concluso con il venditore del sistema dando un preavviso non superiore a sei mesi e con
scadenza non anteriore alla fine del primo anno.
In tal caso il venditore del sistema ha la facoltà di recuperare
soltanto i costi direttamente connessi con la risoluzione del contratto.
4. Se il venditore del sistema decide di aggiungere eventuali
miglioramenti alle funzioni di distribuzione fornite o all'impianto utilizzato per fornire
le funzioni medesime, tali miglioramenti vengono comunicati e offerti a tutti i vettori
aderenti, compresi i vettori associati, con la stessa tempestività, negli stessi termini
e alle stesse condizioni, fatta salva qualunque restrizione di carattere tecnico che si
sottragga al suo controllo, e in modo tale che, tra vettori associati e vettori aderenti,
non vi siano differenze di tempo nell'applicazione dei nuovi miglioramenti.
Articolo 3 bis
1. a) Il vettore associato non può discriminare i CRS concorrenti,
rifiutandosi di fornire loro, su richiesta e con pari tempestività, le stesse
informazioni circa orari, tariffe e disponibilità di posti nell'ambito dei propri servizi
aerei che fornisce al proprio CRS oppure rifiutandosi di distribuire per loro tramite i
propri servizi aerei, oppure rifiutandosi di accettare o di confermare, con pari
tempestività, prenotazioni fatte per loro tramite per uno qualsiasi dei suoi servizi di
trasporto aereo distribuiti tramite il proprio CRS. Il vettore associato ha l'obbligo di
accettare e di confermare solo le prenotazioni che sono conformi alle sue tariffe e alle
sue condizioni.
b) Il vettore associato non è obbligato ad assumere alcun costo in
tale contesto tranne che per la riproduzione delle informazioni da fornire e per le
prenotazioni accettate. Il canone dovuto ad un CRS per una prenotazione accettata ed
effettuata in base al presente articolo non può superare il canone versato dai vettori
aderenti per una transazione equivalente allo stesso CRS.
c) Il vettore associato ha la facoltà di effettuare controlli volti ad
assicurare che l'articolo 5, paragrafo 1 sia rispettato dai CRS concorrenti.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano nei
confronti di un CRS concorrente quando, conformemente alle procedure di cui all'articolo
6, paragrafo 5 o all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, sia stato deciso che il CRS ha violato
l'articolo 4 bis o che il venditore del sistema non può fornire sufficienti garanzie
circa il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 6 per quanto riguarda l'accesso
non autorizzato dei vettori associati alle informazioni
Articolo 4
1. I vettori aderenti e altri fornitori di servizi di trasporto aereo
assicurano che i dati che essi intendono presentare ad un CRS siano precisi, non
ingannevoli, trasparenti e completi come quelli di qualsiasi altro CRS. Tali dati devono
tra l'altro consentire al venditore del sistema di soddisfare le prescrizioni relative ai
criteri di classificazione contenute nell'allegato.
I dati presentati tramite intermediari non devono essere stati da
questi manipolati in modo tale che ne conseguano informazioni imprecise, ingannevoli o
discriminatorie.
I principi di cui al primo e secondo comma si applicano ai servizi
ferroviari rispetto ai dati che figurano nella visualizzazione primaria.
2. Il venditore del sistema non manipola il materiale di cui al
paragrafo 1 in modo tale che ne conseguano informazioni imprecise, ingannevoli o
discriminatorie.
3. Il venditore del sistema immette ed elabora i dati forniti dai
vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, fatti salvi solo i condizionamenti
imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti, nonché
i formati standard da lui utilizzati.
Articolo 4 bis
1. Le funzioni di inserimento e/o elaborazione fornite dal venditore
del sistema sono offerte a tutti i vettori associati o aderenti senza alcuna
discriminazione. Qualora nel settore del trasporto aereo siano disponibili standard
corrispondenti e generalmente accettati, i venditori del sistema offrono funzioni
compatibili con i medesimi.
2.Il venditore del sistema non riserva ad uno o più dei suoi vettori
associati alcuna specifica procedura di inserimento e/o di elaborazione o qualsiasi altra
funzione di distribuzione.
3. Il venditore del sistema provvede affinché le sue funzioni di
distribuzione siano separate, in modo chiaro e verificabile, da ogni archivio, funzione
amministrativa e di commercializzazione privati di un vettore. La separazione può essere
ottenuta a livello logico, mediante un software, oppure a livello fisico e deve essere
tale che qualsiasi connessione tra le funzioni di distribuzione e quelle private sia
possibile unicamente mediante un'interfaccia tra le due applicazioni. A prescindere dal
metodo di separazione adottato, ognuna di tali interfacce è messa a disposizione di tutti
i vettori associati o aderenti in modo non discriminatorio e assicura l'uguaglianza di
trattamento per quanto concerne procedure, protocolli, input e output. Qualora il settore
del trasporto aereo disponga di standard corrispondenti e generalmente accettati, i
venditori del sistema offrono interfacce compatibili con i medesimi.
4. Il venditore del sistema provvede affinché i terzi che forniscono a
suo nome tutti o parte dei servizi di CRS rispettino le pertinenti disposizioni del
presente regolamento
Articolo 5
- a) Le visualizzazioni prodotte dal CRS sono chiare e non discriminatorie.
b) Il venditore del sistema non visualizza, intenzionalmente o per
negligenza, nel suo CRS, informazioni imprecise o ingannevoli.
2.a) Il venditore del sistema fornisce tramite il suo CRS una o più
visualizzazioni primarie per ogni singola transazione e vi inserisce i dati forniti dai
vettori aderenti su orari, tipi di tariffe e posti disponibili in modo chiaro e completo,
imparziale e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda l'ordine di
presentazione delle informazioni.
b) Il consumatore ha la facoltà di chiedere che la visualizzazione
primaria sia limitata unicamente ai servizi aerei di linea o a quelli non di linea.
c) In sede di costruzione e selezione dei voli per una determinata
coppia di città da inserire nella visualizzazione primaria non è operata alcuna
discriminazione fra aeroporti diversi della stessa città.
d) L'ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria è
quello stabilito nell'allegato.
e) I criteri da usare per la classificazione non sono basati su fattori
direttamente o indirettamente attinenti all'identità del vettore e si applicano in modo
non discriminatorio a tutti i vettori aderenti.
3. Se il venditore del sistema fornisce informazioni relative alle
tariffe, la visualizzazione deve essere neutrale e non discriminatoria e contenere almeno
le tariffe di tutti i voli dei vettori aderenti figuranti nella visualizzazione primaria.
La fonte di tali informazioni deve essere accettabile per il o i vettori aderenti
interessati e per il venditore del sistema interessato.
4.Le informazioni sui servizi integrati, riguardanti tra l'altro gli
organizzatori del viaggio, i posti disponibili e i prezzi non figurano nella
visualizzazione primaria.
5. Un CRS non viola il presente regolamento qualora cambi la
visualizzazione per soddisfare la o le richieste specifiche di un consumatore.
Articolo 6
Le seguenti disposizioni disciplinano la disponibilità di informazioni
di carattere statistico e di altro genere che il venditore del sistema fornisce
ricavandole dal suo CRS:
a) le informazioni concernenti prenotazioni individuali identificabili
sono fornite su base paritaria unicamente al o ai vettori partecipanti alla prestazione
del servizio cui si riferisce la prenotazione e agli abbonati interessati dalla
prenotazione.
Le informazioni controllate dal venditore del sistema concernenti
prenotazioni individuali identificabili sono archiviate off line entro 72 ore dal
completamento dell'ultimo elemento della prenotazione individuale e distrutte entro 3
anni. L'accesso a tali dati è consentito solo per controversie sulla fatturazione;
b) i dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle
vendite messi a disposizione ottemperano alle seguenti condizioni:
- siffatti dati sono forniti con pari tempestività, su base non discriminatoria, a tutti
i vettori aderenti, compresi i vettori associati;
- siffatti dati possono riguardare e, su richiesta, riguardano tutti i vettori aderenti
e/o abbonati, ma non comprendono informazioni di carattere personale relative al
consumatore privato o società, né informazioni sulla sua identità;
- le richieste concernenti tali dati sono trattate con pari attenzione e tempestività,
tenuto conto del metodo di trasmissione scelto dal singolo vettore.
- su richiesta, le informazioni sono rese disponibili ai vettori aderenti e agli abbonati
sia globalmente che selettivamente in relazione al mercato in cui operano;
- un gruppo di compagnie aeree e/o abbonati ha il diritto di acquistare dati per uso
comune;
2. Il venditore del sistema non può fornire le informazioni di
carattere personale relative ad un passeggero a terzi non partecipanti alla transazione
senza il consenso del passeggero.
3.Il venditore del sistema assicura, con mezzi tecnici e/o mediante
appropriate misure di salvaguardia riguardanti almeno il software, che le disposizioni di
cui ai paragrafi 1 e 2 siano rispettate, facendo sì che uno o più vettori associati non
possano in alcun modo accedere alle informazioni fornite o create per i vettori aerei,
tranne per quanto consentito dal presente articolo.
Articolo 7
1. Gli obblighi del venditore del sistema ai sensi dell'articolo 3 e
degli articoli da 4 a 6 non si applicano al vettore associato di un paese terzo qualora il
suo CRS fuori del territorio della Comunità non offra ai vettori aerei comunitari un
trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento e dal regolamento (CEE)
n. 83/91 della Commissione
2. Gli obblighi dei vettori associati o aderenti a norma degli articoli
3 bis, 4 e 8 non si applicano al CRS controllato da uno o più vettori aerei di uno o più
paesi terzi qualora al o ai vettori associati o aderenti non sia accordato, fuori del
territorio della Comunità, un trattamento equivalente a quello previsto dal presente
regolamento e dal regolamento (CEE) n. 83/91 della Commissione.
3. Il venditore del sistema o il vettore aereo che intende avvalersi
delle disposizioni dei paragrafi 1 o 2 è tenuto ad informare la Commissione delle proprie
intenzioni e dei relativi motivi almeno due settimane prima di dare attuazione al suo
proposito. In casi eccezionali, su richiesta del venditore o del vettore in questione, la
Commissione può concedere una deroga alla norma delle due settimane.
4. Una volta ricevuta la notifica, la Commissione valuta immediatamente
se esistono discriminazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2. In caso affermativo, la
Commissione ne informerà tutti i venditori di sistemi o i vettori aerei interessati nella
Comunità e gli Stati membri. In caso negativo, la Commissione ne informa il venditore o
il vettore in questione.
5. a) Nei casi in cui sia riscontrata una grave discriminazione ai
sensi dei paragrafi 1 e 2, la Commissione può, mediante decisione, ordinare ai CRS di
modificare in modo adeguato le loro operazioni per porre fine a tale discriminazione. La
Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale decisione.
b) Se il Consiglio, su richiesta di uno Stato membro, non prende una
decisione diversa entro due mesi dalla decisione della Commissione, quest'ultima entra in
vigore. "
Articolo 8
1. Il vettore associato non subordina direttamente o indirettamente
l'uso di un determinato CRS da parte di un abbonato alla riscossione di una commissione o
ad altro incentivo o disincentivo per la vendita di servizi di trasporto aereo disponibili
sui suoi voli.
2. Il vettore associato non impone né direttamente né indirettamente
all'abbonato l'uso di un determinato CRS per la vendita o l'emissione di biglietti
relativi a servizi di trasporto aereo da esso direttamente o indirettamente forniti.
3. Le condizioni eventualmente imposte da un vettore ad un'agenzia di
viaggio nell'autorizzarla a vendere e ad emettere biglietti per i propri servizi di
trasporto aereo lasciano impregiudicati i paragrafi 1 e 2. "
Articolo 9
1.Un venditore di sistemi mette a disposizione di ogni abbonato in modo
non discriminatorio tutte le funzioni di distribuzione di un CRS.
2. Un venditore di sistemi non può chiedere all'abbonato di firmare un
contratto di esclusiva, né può impedire direttamente o indirettamente all'abbonato di
ottenere o di utilizzare un altro o altri sistemi.
3. Una eventuale integrazione del servizio offerto ad un abbonato deve
essere offerta dal venditore del sistema a tutti gli abbonati in modo non discriminatorio.
4. a) Il venditore del sistema non fissa condizioni irragionevoli nel
contratto concluso con un abbonato per l'utilizzazione del suo CRS; in particolare,
l'abbonato può recedere dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un
preavviso di durata non superiore a tre mesi e con scadenza non anteriore alla fine del
primo anno.
In tal caso il venditore del sistema ha il diritto di recuperare
soltanto le spese direttamente connesse con la risoluzione del contratto.
b) Fatto salvo il paragrafo 2, la fornitura di attrezzature tecniche
non è soggetta alle condizioni di cui alla lettera a).
5. Il venditore del sistema prevede nel contratto con l'abbonato che:
a) la visualizzazione primaria, ai sensi dell'articolo 5, sia
utilizzata per ciascuna transazione, salvo che il consumatore chieda informazioni relative
ad un solo vettore aereo o unicamente ai servizi di trasporto aereo integrati;
b) l'abbonato non manipoli gli elementi forniti dai CRS in modo tale
che la presentazione delle informazioni al consumatore risulti inesatta, ingannevole o
discriminatoria.
6. Il venditore del sistema non impone all'abbonato l'obbligo di
accettare offerte di attrezzatura tecnica o software, ma può richiedere l'utilizzazione
di attrezzatura e software compatibili con il suo sistema.
Articolo 9 bis
1. a) Per quanto riguarda le informazioni fornite da un CRS, l'abbonato
utilizza una visualizzazione neutra a norma delle lettere a) e b) del paragrafo 2
dell'articolo 5 a meno che il consumatore non gli chieda di utilizzare una visualizzazione
diversa.
b) L'abbonato non manipola le informazioni fornite da un CRS in modo
tale che la presentazione di tale informazione al consumatore risulti imprecisa,
fuorviante o discriminatoria.
c) L'abbonato effettua prenotazioni ed emette biglietti in base alle
informazioni contenute nel CRS usato o all'autorizzazione data dal vettore interessato.
d) L'abbonato informa ogni consumatore degli eventuali scali con cambio
di aeromobile, del numero di scali previsti, dell'identità del vettore aereo che opera
direttamente il volo e degli eventuali cambi di aeroporto previsti nell'itinerario, nella
misura in cui tali informazioni sono visualizzate dal CRS. L'abbonato comunica al
consumatore il nome e l'indirizzo del venditore del sistema, gli scopi del trattamento, la
durata della conservazione dei dati individuali e le modalità di esercizio del diritto di
accesso ai dati della persona interessata.
e) Il consumatore ha diritto in qualsiasi momento a ricevere uno
stampato della visualizzazione CRS o a prendere visione di una visualizzazione CRS
parallela, che fornisca la stessa immagine di cui dispone l'abbonato.
f) Una persona ha diritto di avere un accesso effettivo e gratuito ai
propri dati indipendentemente dal fatto che i dati siano stati archiviati dal CRS o
dall'abbonato.
2. L'abbonato utilizza i servizi di distribuzione del CRS in base a
quanto descritto all'allegato II
Articolo 10
1. a) Il canone richiesto da un venditore di sistemi ad un vettore
aderente deve essere non discriminatorio, adeguatamente strutturato ed equamente
commisurato al costo del servizio fornito e utilizzato e, in particolare, identico per lo
stesso livello di servizio.
La fatturazione dei servizi di CRS deve essere sufficientemente
dettagliata da consentire ai vettori aderenti di avere un esatto quadro dei servizi
utilizzati e dei relativi canoni; per ogni segmento, le fatture relative ai canoni per le
prenotazioni devono riportare almeno le seguenti informazioni:
- tipo di prenotazione CRS,
- nome del passeggero,
- paese,
- codice d'identificazione IATA/ACR,
- codice della città, o
- coppia di città segmento considerato,
- data della prenotazione (data della transazione),
- data del volo,
- numero del volo,
- codice dello status della prenotazione,
- tipo di servizio (classe di servizio),
- codice di identificazione della pratica (PNR), e
- indicatore della prenotazione/cancellazione.
Le informazioni relative alla fatturazione devono essere offerte su
supporto magnetico. La somma addebitata per tali informazioni fornita nella forma scelta
dal vettore non può superare il costo del supporto stesso, maggiorato dei costi di
trasporto.
Ai vettori aerei aderenti è offerta la possibilità di essere
informati nel momento in cui viene effettuata ogni prenotazione o transazione per la quale
è addebitato un canone di prenotazione. Ai vettori che scelgono di avvalersi di tale
servizio è offerta la possibilità di rifiutare tali prenotazioni o transazioni, a meno
che la prenotazione o transazione non sia stata già accettata. In caso di rifiuto, al
vettore aereo non deve essere addebitata tale prenotazione o transazione.
b) Il canone addebitato da un venditore di sistemi ad un abbonato per
il noleggio di apparecchiature o altri servizi deve essere non discriminatorio,
adeguatamente strutturato ed equamente commisurato al costo del servizio fornito e
utilizzato e, in particolare, identico per lo stesso livello di servizio. Gli incentivi
corrisposti dai venditori di sistemi agli abbonati sulla base della produttività, sotto
forma di sconti sui canoni di noleggio o di pagamento di provvigioni, sono considerati
come costi di distribuzione dei venditori di sistemi e sono basati sui segmenti per i
quali sono emessi biglietti. Fatto salvo l'allegato II, punto 5, il venditore di sistemi,
qualora non possa accertare se un biglietto sia stato emesso o meno, è autorizzato a
basarsi sulla notifica del numero del biglietto da parte dell'abbonato.
La fatturazione relativa ai servizi di CRS deve essere sufficientemente
dettagliata da consentire agli abbonati di avere un esatto quadro dei servizi utilizzati e
dei relativi canoni.
2. Il venditore del sistema, su richiesta, fornisce alle parti
interessate, inclusi i consumatori, dettagli su procedure, tariffe, funzioni del sistema
in vigore, incluse le interfacce, criteri di preparazione e di visualizzazione utilizzati.
Per il consumatore tali informazioni sono gratuite e riguardano il trattamento dei dati
individuali. Tuttavia, la presente disposizione non obbliga il venditore del sistema a
divulgare informazioni di sua proprietà, quali il software.
3. Qualsiasi modifica, debitamente motivata, delle condizioni di
accesso o delle funzioni di distribuzione offerte è comunicata in modo non
discriminatorio a tutti i vettori aderenti e abbonati.
Articolo 11
1. La Commissione, su denuncia o d'ufficio, avvia le procedure al fine
di far cessare una infrazione alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le denunce possono essere presentate:
a) dagli Stati membri;
b) dalle persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse
legittimo.
3. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri copia
delle denunce e dei ricorsi, nonché dei documenti importanti che riceve o trasmette nel
quadro di tali procedure.
Articolo 12
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento,
la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso gli Stati membri,
nonché presso le imprese e le associazioni di imprese.
2. Per la comunicazione delle informazioni richieste, la Commissione
può stabilire un termine non inferiore a un mese.
3. Quando rivolge una richiesta di informazioni ad un'impresa o ad
un'associazione di imprese, la Commissione invia contemporaneamente una copia di questa
richiesta allo Stato membro nel cui territorio l'impresa o l'associazione di imprese hanno
la sede centrale.
4. Nella richiesta la Commissione indica la base giuridica e lo scopo
della richiesta, nonché le sanzioni previste all'articolo 16, paragrafo 1, nel caso in
cui siano fornite informazioni inesatte.
5. All'obbligo di fornire le informazioni richieste sono soggetti i
titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche o di
società o associazioni prive di personalità giuridica, coloro che per legge o in base
allo statuto ne hanno la rappresentanza.
Articolo 13
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento,
la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le
associazioni di imprese. Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei
poteri seguenti: a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali;
b) prendere copia o estratti dei libri e degli altri documenti
aziendali;
c) richiedere chiarimenti orali " in loco ";
d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto usati dalle
imprese e dalle associazioni di imprese.
2. Gli agenti autorizzati della Commissione esercitano i propri poteri
su presentazione di un mandato scritto, che precisa l'oggetto e lo scopo
dell'accertamento, nonché le sanzioni previste all'articolo 16, paragrafo 1, qualora i
libri o gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La
Commissione avvisa in tempo utile, prima dell'accertamento, lo Stato membro nel cui
territorio esso deve aver luogo, della missione di accertamento e dell'identità dei
funzionari autorizzati.
3. Le imprese e le associazioni di imprese devono sottoporsi agli
accertamenti ordinati mediante decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto
e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data d'inizio ed indica le sanzioni previste
dall'articolo 16, paragrafo 1, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte
di giustizia avverso la decisione.
4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver
consultato lo Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.
5. Gli agenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere
effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale Stato membro o della Commissione,
prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.
6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del
presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla
Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accertamento.
Articolo 14
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 12 e 13
possono essere utilizzate soltanto ai fini della richiesta o dell'indagine in questione.
2. Fatti salvi gli articoli 11 e 20, la Commissione e le autorità
competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non
divulgare le informazioni che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale e
che essi hanno raccolto nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di
carattere generale o di studi in cui non compaiono indicazioni su singole imprese o
associazioni di imprese.
Articolo 15
1. Se un'impresa o un'associazione di imprese non fornisce le
informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione, o fornisce informazioni
incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione indica le
informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni
devono essere fornite ed indica le sanzioni previste dall'articolo 16, paragrafo 1,
nonché il diritto di presentare ricorso alla Corte di giustizia avverso la decisione.
2. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente
dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.
Articolo 16
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e
alle associazioni di imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 ECU quando esse,
intenzionalmente o per negligenza:
a) forniscono indicazioni inesatte in risposta a una domanda presentata
ai sensi dell'articolo 12 o non forniscono informazioni entro il termine stabilito;
b) presentano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti, i
libri o altri documenti aziendali richiesti o rifiutano di sottoporsi agli accertamenti
effettuati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ai venditori di
sistemi, ai vettori associati, ai vettori aderenti e/o agli abbonati ammende per le
infrazioni al presente regolamento fino a concorrenza del 10 % del fatturato annuo
realizzato dall'impresa interessata nel campo di attività in questione.
Nel determinare l'importo dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che
della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno
carattere penale.
Articolo 17
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito in
virtù dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le
decisioni con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda; essa può annullare, ridurre o
maggiorare l'ammenda.
Articolo 18
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, l'ecu è quello adottato
per l'elaborazione del bilancio generale delle Comunità europee, conformemente agli
articoli 207 e 209 del trattato.
Articolo 19
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 11 o
dell'articolo 16, la Commissione dà modo alle imprese o associazioni di imprese
interessate la possibilità di manifestare il loro punto di vista relativamente agli
addebiti mossi dalla Commissione.
2. La Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono
sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o
giuridica. Qualora queste ultime chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi
interesse, la loro domanda deve essere accolta.
Articolo 20
1. La Commissione pubblica le decisioni che essa adotta a norma
dell'articolo 16.
2. La pubblicazione indica il nome delle parti interessate e il
contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse legittimo delle
imprese alla tutela dei loro segreti commerciali
Articolo 21
1. L'articolo 5, il paragrafo 5 dell'articolo 9 e gli allegati del
presente regolamento non si applicano a un CRS utilizzato da un vettore aereo o da un
gruppo di vettori aerei;
a) nel suo (suoi) ufficio (uffici) e nei suoi punti di vendita
chiaramente identificati come tali; o
b) per fornire informazioni e/o servizi di distribuzione accessibili
attraverso una rete pubblica di telecomunicazioni, in cui il(i) fornitore(i) sia(no)
chiaramente e costantemente definito(i) come tale(i).
2. Se la prenotazione è effettuata direttamente da un vettore aereo,
quest'ultimo è soggetto alle lettere d) e f) dell'articolo 9 bis
Articolo 21 bis
1. Il venditore del sistema assicura che la conformità tecnica del suo
CRS con gli articoli 4 bis e 6 sia verificata ogni anno solare da un organismo di
controllo indipendente. A tal fine, l'organismo di controllo può accedere in qualsiasi
momento a qualsiasi programma, procedura, operazione e salvaguardia utilizzati dagli
elaboratori o dai sistemi di elaborazione attraverso i quali il venditore del sistema
fornisce le funzioni di distribuzione. Entro quattro mesi dalla fine dell'anno solare
interessato, ogni venditore di sistemi trasmette alla Commissione la relazione
dell'organismo di controllo sull'ispezione effettuata e sui risultati emersi. La
Commissione esamina tali relazioni allo scopo di prendere i necessari provvedimenti a
norma del paragrafo 1 dell'articolo 11.
2. Il venditore del sistema informa i vettori aderenti e la Commissione
dell'identità dell'organismo di controllo almeno tre mesi prima della conferma della
designazione di quest'ultimo ed almeno tre mesi prima della riconferma annuale. Se, entro
un mese dalla notifica, uno qualsiasi dei vettori aderenti solleva obiezioni sulla
capacità di detto organismo di svolgere i compiti previsti dal presente articolo, la
Commissione, entro un periodo di ulteriori due mesi e previa consultazione dell'organismo,
del venditore del sistema e di qualsiasi parte che possa far valere un legittimo
interesse, decide se l'organismo di controllo debba essere sostituito o no. "
Articolo 21 ter
1. Fatto salvo il presente articolo, il presente regolamento si applica
all'inclusione dei servizi di trasporto ferroviario.
2. Il venditore del sistema può decidere di includere i servizi di
trasporto ferroviario nella visualizzazione primaria del suo CRS.
3. Il venditore del sistema, qualora decida di includere i servizi di
trasporto ferroviario nella visualizzazione primaria del suo CRS, sceglie di includere
talune categorie ben definite di servizi di trasporto ferroviario, rispettando nel
contempo i principi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3.
4. Ai fini del codice un operatore di trasporto ferroviario è
considerato come vettore aderente o vettore associato, a seconda dei casi, nella misura in
cui abbia concluso con un venditore di sistemi un accordo di distribuzione dei propri
servizi mediante la visualizzazione primaria di un CRS o nella misura in cui il suo
sistema di prenotazioni sia un CRS quale definito alla lettera f) dell'articolo 2. Fatto
salvo il paragrafo 5, tali servizi sono trattati come servizi di trasporto aereo e
figurano nella visualizzazione primaria, secondo i criteri di cui all'allegato I.
5. a) Nell'applicare le norme di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato I ai
servizi di trasporto ferroviario, il venditore del sistema adegua i principi secondo cui
viene stabilito l'ordine della visualizzazione primaria per tenere debitamente conto
dell'esigenza dei consumatori di essere adeguatamente informati dei servizi di trasporto
ferroviario, che rappresentano un'alternativa concorrenziale ai servizi di trasporto
aereo. In particolare i venditori di sistemi possono ordinare i servizi ferroviari con un
numero limitato di brevi fermate con i servizi aerei diretti senza scalo.
b) I venditori di sistemi definiscono criteri chiari per l'applicazione
del presente articolo ai servizi di trasporto ferroviario. Tali criteri includono la
durata del viaggio e soddisfano l'esigenza di evitare una quantità eccessiva di dati
sullo schermo. Almeno due mesi prima dell'applicazione, tali criteri sono comunicati alla
Commissione per informazione.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, tutti i riferimenti
ai "voli" contenuti nel presente regolamento si intendono come applicabili ai
"viaggi per ferrovia" e quelli ai "servizi di trasporto aereo" si
intendono come applicabili "ai servizi di trasporto ferroviario".
7. Particolare attenzione è rivolta alla valutazione dell'applicazione
del presente articolo nella relazione della Commissione di cui all'articolo 23, paragrafo
1.
Articolo 22
1. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni legislative
sulla sicurezza, l'ordine pubblico e le misure in materia di protezione dei dati adottate
a livello nazionale in attuazione della direttiva 95/46/CE
2. I beneficiari dei diritti derivanti dall'articolo 3, paragrafo 4 e
dagli articoli 4 bis, 6 e 21 bis non possono rinunciarvi mediante contratto o con altri
strumenti.
Articolo 23
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la
Commissione elabora una relazione sull'applicazione del regolamento che tenga conto, tra
l'altro, degli sviluppi economici del relativo settore. Tale relazione può essere
corredata di proposte di revisione del regolamento.
ALLEGATO I
Ordine dei voli (1), nella visualizzazione primaria, che offrono
servizi di solo trasporto aereo
1. Se non altrimenti richiesto da parte dei consumatori per singole
transazioni, l'ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria, per il giorno
o i giorni richiesti, deve essere il seguente:
i) tutti i voli diretti senza scalo fra le coppie di città
considerate;
ii) tutti gli altri voli diretti senza cambio di aeromobile o di treno
fra le coppie di città considerate;
iii) i voli in coincidenza.
2. Il consumatore deve almeno avere la possibilità di ottenere, su sua
richiesta, che la visualizzazione primaria sia ordinata secondo l'orario di partenza o di
arrivo e/o la durata del viaggio. Salvo diversa richiesta da parte del consumatore, la
visualizzazione primaria deve essere ordinata secondo l'orario di partenza per il gruppo
i) e secondo la durata del viaggio per i gruppi ii) e iii).
3. Nel caso in cui il venditore del sistema decida di fornire
informazioni, per qualsiasi coppia di città, su orari o tariffe dei vettori non aderenti,
anche se non necessariamente di tutti, tali informazioni devono essere visualizzate in
maniera accurata, non ingannevole e non discriminatoria nei confronti dei suddetti
vettori.
4. Se il venditore del sistema è a conoscenza del fatto che le
informazioni sul numero dei servizi aerei di linea diretti e sull'identità dei vettori
aerei interessati non sono complete, ciò deve essere chiaramente indicato sulla relativa
visualizzazione.
5. I voli diversi dai servizi aerei di linea devono essere chiaramente
indicati.
6. I voli che prevedono scali intermedi devono essere chiaramente
indicati.
7. Se i voli sono operati da un vettore diverso da quello
contraddistinto dal codice di designazione del vettore, il vettore che opera di fatto il
volo deve essere chiaramente indicato. Tale obbligo è applicabile in tutti i casi, ad
eccezione degli accordi ad hoc a breve termine.
8. Nelle visualizzazioni primarie, il venditore del sistema non deve
utilizzare lo spazio disponibile sullo schermo in modo tale da dare eccessivo risalto ad
una specifica opzione di viaggio o da presentare opzioni non realistiche.
9. Fatto salvo quanto previsto al punto 10, si applica quanto segue:
a) per i servizi diretti, nessun volo può figurare più di una volta
in una visualizzazione primaria;
b) per i servizi multisettoriali che prevedono un cambio di aeromobile,
nessuna combinazione di voli può figurare più di una volta nella visualizzazione
primaria;
c) i voli che prevedono un cambio di aeromobile devono essere trattati
e visualizzati come voli in coincidenza, con una linea per ogni apparecchio differente
utilizzato.
Tuttavia il CRS emette un solo tagliando di volo ed addebita una sola
prenotazione laddove i voli siano operati dal medesimo vettore, con lo stesso numero di
volo, e il vettore richieda un unico tagliando di volo ed un'unica prenotazione.
10. 1. Se i vettori aderenti hanno un accordo di joint venture o di
altro tipo che impone a due o più di loro di assumere separatamente la responsabilità
dell'offerta e della vendita di servizi di trasporto aereo su un volo o una combinazione
di voli, i termini "volo" (per i servizi diretti) e "combinazione di
voli" (per i servizi multisettoriali) di cui al punto 9 vanno interpretati nel senso
che i vettori interessati - comunque non più di due - sono autorizzati a figurare
separatamente nella visualizzazione usando il proprio codice di designazione del vettore.
2. Se i vettori interessati sono più di due, la designazione dei due
vettori autorizzati a beneficiare dell'eccezione di cui al punto 1 spetta al vettore che
opera di fatto il volo. In assenza di informazioni sufficienti da parte del vettore che
opera il volo che permettano di identificare i due vettori da designare, il venditore del
sistema designa i vettori in modo non discriminatorio.
11. La visualizzazione primaria comprende, ove possibile, i voli in
coincidenza su servizi aerei di linea, che sono operati dai vettori aderenti e che sono
costruiti utilizzando un minimo di nove punti di coincidenza. Il venditore del sistema
deve accogliere la richiesta del vettore aderente di includere un servizio non diretto,
purché il percorso del volo non superi del 130 % la distanza ortodromica fra due
aeroporti o purché ciò non comporti l'esclusione dei servizi con durata di viaggio più
breve. I punti di coincidenza con percorsi di volo superiori al 130 % della distanza
ortodromica non devono necessariamente essere utilizzati.
ALLEGATO II
Uso dei servizi di distribuzione da parte degli abbonati
1. L'abbonato deve tenere un registro accurato di tutte le transazioni
di prenotazione su CRS. Tale registro deve includere numero di volo, designazione della
prenotazione, data del viaggio, ora di partenza e di arrivo, status dei segmenti, cognomi
ed iniziali dei passeggeri, indirizzi e/o recapiti telefonici, status di bigliettazione.
Nell'effettuare o annullare una prenotazione, l'abbonato deve provvedere affinché il
codice di designazione utilizzato corrisponda alla tariffa pagata dal passeggero.
2. L'abbonato non dovrebbe effettuare intenzionalmente doppie
prenotazioni per uno stesso passeggero. Qualora sul volo scelto dal passeggero non siano
disponibili posti confermati, si potrà iscrivere il passeggero nell'eventuale lista
d'attesa per quel volo e confermare il passeggero su un altro volo.
3. Qualora un passeggero annulli una prenotazione, l'abbonato libera
immediatamente il relativo posto.
4. Qualora un passeggero cambi itinerario, l'abbonato, contestualmente
alle nuove prenotazioni, deve provvedere ad annullare tutti i posti e i servizi
complementari.
5. Ove possibile, l'abbonato deve richiedere o elaborare tutte le
prenotazioni per un itinerario specifico e tutte le successive modifiche mediante un unico
CRS.
6. L'abbonato può richiedere o vendere posti di servizio aereo
esclusivamente su richiesta del consumatore.
7. L'abbonato deve provvedere affinché i biglietti emessi siano
conformi allo status di prenotazione di ciascun segmento e rispettino le scadenze
applicabili. L'abbonato non deve emettere un biglietto indicante una prenotazione
definitiva ed un volo specifico a meno di aver ricevuto conferma di tale prenotazione.
(1) Tutti i riferimenti ai "voli" nel presente allegato sono
a norma del paragrafo 6 dell'articolo 21 ter.
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