LAZIO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE
dispone a protezione del consumatore che lorganizzatore ed il venditore del
pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dellautorizzazione
amministrativa allespletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs.
111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi dellart. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui allart. 17 delle presenti
Condizioni generali di contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto
compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o allalloggio (omissis) ....... che
costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle
presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da
fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni
in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95 .
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
Lorganizzatore ha lobbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del
catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1. estremi dellautorizzazione amministrativa dellorganizzatore;
2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. Laccettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui lorganizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso lagenzia di viaggi
venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dallorganizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95
in tempo utile prima dellinizio del viaggio.
5) PAGAMENTI
La misura dellacconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare allatto della prenotazione ovvero allatto della
richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il
saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dellagenzia intermediaria e/o
dellorganizzatore la risoluzione di diritto.
6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in
vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.
7) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dallorganizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la
restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica
o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto lavviso
di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto,
la proposta formulata dallorganizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, sarà addebitata indipendentemente dal pagamento dellacconto
di cui allart. 5/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la
penale nella misura indicata nel Catalogo o Programma fuori catalogo.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nellipotesi in cui, prima della partenza, lorganizzatore comunichi per
iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto
turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dellofferta
di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente
articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando lannullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo
o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto
(ai sensi del precedente art. 7), lorganizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5
Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dallorganizzatore, tramite lagente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui
il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.
7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Lorganizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nellimpossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano
di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dallorganizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e
giustificati motivi, lorganizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e
di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) lorganizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le
generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10
d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi allorganizzatore tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di
servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro
il termine di cui al precedente punto a). Lorganizzatore non sarà pertanto
responsabile delleventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi
fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dallorganizzatore
alle parti interessate prima della partenza.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati dallitinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre
dovranno attenersi allosservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dallorganizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che lorganizzatore dovesse subire a causa
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire allorganizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per lesercizio del diritto di
surroga di questultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso lorganizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto allorganizzatore, allatto
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile lattuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, lorganizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ
Lorganizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dellinadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che levento
è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
questultimo nel corso dellesecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dallorganizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità
di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o
convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dallorganizzatore per danni alla persona non può in ogni
caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo
internazionale nel testo modificato allAja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV)
sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di
viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dellorganizzatore. In ogni caso il
limite risarcitorio non può superare limporto di 2.000 Franchi oro germinal
per danno alle cose previsto dallart. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro
Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dallart. 1783 Cod. Civ..
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
Lorganizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
Lorganizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nellesecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinchè lorganizzatore, il suo rappresentante locale o laccompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante linvio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, allorganizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare
al momento della prenotazione presso gli uffici dellorganizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dallannullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA
E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di
Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dellart. 21 D. lgs. 111/95),
in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dellorganizzatore,
per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi allestero
Il fondo deve altresì fornire unimmediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o
meno al comportamento dellorganizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (ai sensi dellart. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto lofferta del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5;
art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. Lapplicazione di
dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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