LAZIO
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 23/06/1990
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che il completamento del mercato interno, di cui il
settore turistico rappresenta una componente essenziale, è uno dei principali obiettivi
perseguiti dalla Comunità;
considerando che in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto
compreso, in seguito definiti " servizi tutto compreso ", esistono notevoli
divergenze tra gli Stati membri sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi
corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi tutto compreso e
distorsioni di concorrenza tra gli operatori stabiliti nei diversi Stati membri;
considerando che l'adozione di norme comuni in materia di servizi tutto
compreso contribuirà all'eliminazione di tali ostacoli ed alla realizzazione di un
mercato comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno Stato membro di offrire i
propri servizi in altri Stati membri ed ai consumatori della Comunità di beneficiare di
condizioni paragonabili all'acquisto di un servizio tutto compreso in qualsiasi Stato
membro;
considerando che il punto 36, lettera b) dell'allegato della
risoluzione del Consiglio del 19 maggio 1981, relativa ad un secondo programma della
Comunità economica europea in materia di tutela e di informazione dei consumatori, invita
la Commissione ad avviare studi, tra l'altro, nel settore del turismo e, se del caso, a
presentare opportune proposte, tenendo conto della loro rilevanza ai fini della tutela dei
consumatori e degli effetti di legislazioni nazionali diverse sul buon funzionamento del
mercato comune;
considerando che, nella risoluzione del 10 aprile 1984 relativa ad una
politica comunitaria del turismo, il Consiglio ha accolto favorevolmente l'iniziativa
della Commissione diretta ad evidenziare l'importanza del turismo e ha preso nota dei
primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo definiti dalla Commissione;
considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio,
intitolata " Un nuovo impulso alla politica di tutela dei consumatori " e
approvata con la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1986, menziona al punto 37, tra le
misure proposte dalla Commissione, l'armonizzazione delle legislazioni in materia di
servizi tutto compreso;
considerando che il turismo svolge un ruolo sempre più importante
nell'economia degli Stati membri; che i servizi tutto compreso rappresentano una parte
essenziale dell'attività turistica; che l'industria dei servizi tutto compreso negli
Stati membri riceverebbe un notevole impulso all'espansione ed all'aumento della
produttività dall'adozione di un minimo di norme comuni intese a conferirle una
dimensione comunitaria; che ciò sarebbe a beneficio non soltanto dei cittadini della
Comunità che acquistano un servizio tutto compreso organizzato conformemente a tali
norme, ma attirerebbe dei turisti di paesi terzi desiderosi di beneficiare dei vantaggi di
norme garantite nei servizi tutto compreso;
considerando che le norme che tutelano il consumatore presentano
disparità nei vari Stati membri le quali dissuadono i consumatori di un determinato Stato
membro dall'acquisto di servizi tutto compreso in un altro Stato membro;
considerando che tale fattore dissuasivo scoraggia particolarmente i
consumatori dall'acquisto di servizi tutto compreso al di fuori del proprio Stato membro;
che ciò avviene in misura maggiore di quanto avvenga per l'acquisto di altri servizi,
dato che il carattere particolare delle prestazioni fornite nell'ambito di un servizio
tutto compreso presuppone in generale il pagamento anticipato di somme considerevoli e la
fornitura delle prestazioni in uno Stato diverso dallo Stato di residenza del consumatore;
considerando che il consumatore deve godere della protezione introdotta
dalla presente direttiva a prescindere dal fatto che egli abbia stipulato direttamente il
contratto oppure sia il cessionario o il membro di un gruppo per conto del quale un'altra
persona ha concluso il contratto di servizio tutto compreso;
considerando che l'organizzatore e/o il venditore del servizio tutto
compreso devono essere obbligati a fare in modo che le indicazioni fornite nei documenti
che descrivono il servizio tutto compreso che essi hanno rispettivamente organizzato e
venduto non siano ingannevoli e che gli opuscoli messi a disposizione del consumatore
contengano un'informazione chiara e precisa;
considerando che il consumatore deve avere una copia delle clausole
contrattuali relative al servizio tutto compreso; che occorre a tal fine esigere che tutte
le clausole contrattuali siano enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile
ed accessibile per il consumatore e che egli ne riceva una copia;
considerando che il consumatore deve, in alcuni casi, essere libero di
cedere ad un terzo interessato la propria prenotazione per un servizio tutto compreso;
considerando che il prezzo stabilito nel contratto non deve, in linea
di massima, poter essere rivisto, a meno che il contratto non preveda espressamente la
possibilità di una revisione sia al rialzo che al ribasso; che detta possibilità deve
tuttavia essere subordinata a talune condizioni;
considerando che, in taluni casi, il consumatore deve avere la facoltà
di recedere dal contratto relativo ad un servizio tutto compreso prima della partenza;
considerando che occorre definire in modo chiaro i diritti dei
consumatori, nel caso in cui l'organizzatore annulli il servizio tutto compreso prima
della data prevista per la partenza;
considerando che l'organizzatore deve essere tenuto a taluni obblighi nei confronti del
consumatore se, dopo la partenza del consumatore, non è fornita una parte importante dei
servizi previsti nel contratto oppure se l'organizzatore constata di essere
nell'impossibilità di adempiere ad una parte importante dei servizi previsti;
considerando che l'organizzatore e/o il venditore parti del contratto
devono essere responsabili nei confronti del consumatore dell'adempimento degli obblighi
contrattuali; che inoltre l'organizzatore e il venditore devono essere responsabili dei
danni risultanti per il consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del
contratto, a meno che le mancanze constatate nell'adempimento del contratto non siano
imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi;
considerando che, quando la responsabilità dell'organizzazione e/o del
venditore risulta dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto
di un servizio tutto compreso, è opportuno poter limitare tale responsabilità
conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano queste prestazioni, in
particolare la convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, la
convenzione di Berna del 1961 sul trasporto ferroviario, la convenzione di Atene del 1974
relativa al trasporto via mare e la convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità
degli albergatori; che inoltre, trattandosi di danni diversi da quelli corporali,
determinate limitazioni della responsabilità, purché ragionevoli, devono poter parimenti
risultare dal contratto relativo al servizio tutto compreso;
considerando che occorre prevedere talune misure per informare il
consumatore e per dar seguito ai reclami;
considerando che sarebbe opportuno, sia per il consumatore che per gli
operatori di servizi tutto compreso che l'organizzatore o il venditore siano tenuti a dare
prove sufficienti di disporre di garanzie in caso di insolvenza o di fallimento;
considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare
o di mantenere in vigore disposizioni più severe in materia di viaggi " tutto
compreso " al fine di tutelare il consumatore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le
vacanze e i giri turistici " tutto compreso " venduti o offerti in vendita nel
territorio della Comunità.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due
degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfetario, laddove
questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:
a) trasporto,
b) alloggio,
c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
che costituiscono una parte significativa del " tutto compreso ".
La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto
compreso non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente
direttiva;
2) organizzatore: la persona che organizza in modo non occasionale
servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un
venditore;
3) venditore: la persona che vende o offre in vendita servizi tutto
compreso proposti dall'organizzatore;
4) consumatore: la persona che acquista o si impegna ad acquistare
servizi tutto compreso (" il contraente principale ") o qualsiasi persona per
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso
(" gli altri beneficiari ") o qualsiasi persona cui il contraente principale o
uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso (" il cessionario ");
5) contratto: l'accordo che lega il consumatore all'organizzatore e/o
al venditore.
Articolo 3
- Qualsiasi descrizione del servizio tutto compreso fornita dall'organizzatore o dal
venditore al consumatore, il prezzo nonché tutte le altre condizioni applicabili al
contratto non debbono contenere indicazioni ingannevoli.
- Qualora venga messo a disposizione del consumatore un opuscolo, esso deve indicare in
maniera leggibile, chiara e precisa il prezzo, nonché le informazioni adeguate per quanto
riguarda:
a) la destinazione, i mezzi, le caratteristiche e le categorie di
trasporto utilizzati;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione,
la categoria o il livello di comfort e le caratteristiche principali della stessa, la sua
approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato
membro di destinazione interessato;
c) i pasti forniti (meal plan);
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato o degli Stati membri in questione in materia di
passaporto e visti e le formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il
soggiorno;
f) l'importo o la percentuale del prezzo da versare come acconto e le
scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione che occorre un numero minimo di partecipanti per
effettuare il servizio tutto compreso e, in tal caso, la data limite di informazione del
consumatore in caso di annullamento.
Le informazioni contenute nell'opuscolo impegnano l'organizzatore o il
venditore, a meno che:
- prima della conclusione del contratto siano state chiaramente
comunicate al consumatore modifiche delle prestazioni stesse; l'opuscolo deve fare
esplicito riferimento a quanto sopra;
- si apportino successivamente modifiche in seguito ad un accordo tra
le parti del contratto.
Articolo 4
a) L'organizzatore e/o il venditore fornisce al consumatore, per
iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, prima della conclusione del contratto, le
informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini
dello Stato membro o degli Stati membri in questione in materia di passaporti e visti in
particolare per quanto riguarda i termini per ottenerli, nonché le informazioni relative
alle formalità sanitarie necessarie per effettuare il viaggio ed il soggiorno;
b) L'organizzatore e/o il venditore deve fornire al consumatore, per
iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, in tempo prima dell'inizio del viaggio,
le informazioni seguenti:
i) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; posto assegnato
al viaggiatore, per esempio, cabina o cuccetta sulla nave, carrozza con cuccette o vagone
letto sul treno;
ii) nome, indirizzo e numero di telefono della rappresentanza locale
dell'organizzatore e/o del venditore o, se non esiste, nome, indirizzo e numero di
telefono degli uffici locali suscettibili di aiutare il consumatore in caso di
difficoltà;
Se tali rappresentanti e organismi non esistono, il consumatore deve in
ogni caso disporre di un numero telefonico di emergenza o di qualsiasi altra informazione
che gli consenta di entrare in contatto con l'organizzatore e/o il venditore;
iii) per i viaggi e i soggiorni di minorenni all'estero, informazioni
che consentano di stabilire un contatto diretto con il giovane o il responsabile locale
del suo soggiorno;
iv) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di
assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del consumatore o di un
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.
2. Gli Stati membri vigilano affinché si applichino ai contratti i
principi seguenti:
a) a seconda del servizio tutto compreso in questione, il contratto
contiene almeno le clausole figuranti nell'allegato;
b) tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni
altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore e devono essergli comunicate
prima della conclusione del contratto; il consumatore ne riceve copia;
c) la disposizione della lettera b) non deve impedire la conclusione
tardiva o " all'ultimo momento " di prenotazioni o di contratti.
3. Il consumatore che sia nell'impossibilità di usufruire del servizio
tutto compreso, può cedere la propria prenotazione - dopo aver informato l'organizzatore
o il venditore entro un termine ragionevole prima della partenza - ad una persona che
soddisfi tutte le condizioni richieste per tale servizio. La persona che cede il proprio
servizio tutto compreso e il cessionario sono solidamente responsabili nei confronti
dell'organizzatore o del venditore parte del contratto per il pagamento del saldo del
prezzo, nonché per le eventuali spese supplementari risultanti da detta cessione.
4. a) I prezzi stabiliti dal contratto non possono essere modificati, a
meno che il contratto non ne preveda espressamente la possibilità, in aumento o in
diminuzione, ed indichi le precise modalità di calcolo, solo per tener conto delle
variazioni nei:
- costi di trasporto, compreso il costo del carburante;
- diritti e tasse su certi servizi, quali tasse di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al servizio tutto compreso in questione;
b) il prezzo stabilito nel contratto non sarà aumentato nei 20 giorni
che precedono la data prevista per la partenza.
5. Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in
maniera significativa un elemento essenziale del contratto quale il prezzo, deve
notificarlo al più presto al consumatore per permettergli di prendere le appropriate
decisioni, in particolare:
- recedere dal contratto senza pagamento di penali,
- oppure accettare una clausola aggiuntiva al contratto la quale precisi le modifiche
apportate e la loro incidenza sul prezzo.
Il consumatore deve informare quanto prima l'organizzatore o il
venditore della propria decisione.
6. Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al
paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore,
l'organizzazione annulla il servizio tutto compreso prima della partenza, il consumatore
ha diritto:
a) ad usufruire di un altro servizio tutto compreso di qualità
equivalente o superiore qualora l'organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il
servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al
consumatore la differenza di prezzo;
b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità
dell'importo da lui pagato in applicazione del contratto.
In tal caso, ove indicato, egli ha diritto ad essere indennizzato
dall'organizzatore o dal venditore, secondo quanto dispone la legge dello Stato membro
interessato, per inadempienza contrattuale, tranne nel caso in cui:
i) il servizio tutto compreso sia annullato a motivo di un numero di
prenotazioni inferiore al numero minimo di partecipanti richiesto, sempre che il
consumatore sia informato dell'annullamento, per iscritto, entro i termini indicati nella
descrizione del servizio tutto compreso; oppure
ii) l'annullamento, ad esclusione dell'eccesso di prenotazioni, sia
dovuto a cause di forza maggiore, ossia a circostanze esterne a chi le adduce, anormali e
imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni
diligenza impiegata;
7. Se, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati
dal contratto non viene fornita al consumatore oppure l'organizzatore si rende conto di
non essere in grado di fornirla, l'organizzatore predispone soluzioni alternative senza
supplemento di prezzo a carico del consumatore, affinché il servizio tutto compreso possa
continuare ed eventualmente risarcire il consumatore nei limiti della differenza tra le
prestazioni previste e quelle fornite.
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o se il consumatore
non l'accetta per validi motivi, l'organizzatore, ove necessario, fornisce senza
supplemento al consumatore un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di
partenza o ad altro luogo convenuto e, ove indicato, lo risarcisce.
Articolo 5
1) Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che
l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del
consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali
obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri
prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di
rivalersi presso questi altri prestatori di servizi.
2) Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore
dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le
misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati
responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né
a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto:
- le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto sono imputabili
al consumatore,
- tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura
delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o
insormontabile,
- tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito
all'articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii), o ad un avvenimento che
l'organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza,
prevedere o risolvere.
Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino,
l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima
sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.
Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla
cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli
Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato conformemente alle
convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.
Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti
dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato
in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale.
4. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal
consumatore deve essere segnalata al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma
appropriata, al prestatore dei servizi interessato nonché all'organizzatore e/o al
venditore.
Questo obbligo deve essere menzionato nel contratto in modo chiaro o
preciso.
Articolo 6
Il caso di reclamo, l'organizzatore e/o il venditore, o il suo
rappresentante locale se esiste, devono adoperarsi sollecitamente per trovare soluzioni
appropriate.
Articolo 7
L'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove
sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento,
il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore.
Articolo 8
Nel settore disciplinato dalla presente direttiva gli Stati membri
possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose ai fini della protezione
del consumatore.
Articolo 9
1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per
conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva. La Commissione comunica detti testi agli altri Stati membri.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
D. J. O'MALLEY
ALLEGATO
Elementi da inserire nel contratto qualora siano pertinenti per il
servizio tutto compreso considerato:
- destinazione o destinazioni del viaggio; qualora sia previsto un soggiorno frazionato,
durata del medesimo, con relative date di inizio e fine;
- mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto utilizzate, data, ora e luogo della
partenza e del ritorno;
- quando il servizio tutto compreso include la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la
categoria turistica o il livello di comfort nonché le principali caratteristiche, la
conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante in questione, il numero dei
pasti forniti (meal plan);
- se il servizio tutto compreso richiede per la sua effettuazione un numero minimo di
persone, in questo caso, data limite per informare il consumatore in caso di annullamento;
- itinerario;
- visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del servizio tutto
compreso;
- nome e indirizzo dell'organizzazione, del venditore e, se del caso, dell'assicuratore;
- prezzo del servizio tutto compreso, indicazione di qualsiasi eventuale revisione del
prezzo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 e indicazioni degli eventuali diritti e tasse
su determinati servizi (tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli
aeroporti, tasse di soggiorno) se esse non sono incluse nel prezzo del servizio tutto
compreso;
- scadenze e modalità di pagamento;
- particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all'organizzatore o al
venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato;
- termini entro cui il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o la
cattiva esecuzione del contratto.
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