LAZIO
Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla
responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 17/10/1997
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando in conformità della procedura prevista dall'articolo 189 C
del trattato (3),
(1) considerando che, nel contesto della politica comune dei trasporti,
è necessario migliorare il livello di protezione dei passeggeri coinvolti in incidenti
aerei;
(2) considerando che il regime della responsabilità in caso di
incidenti è disciplinato dalla convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al
trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, ovvero dalla
convenzione stessa emendata all'Aia il 28 settembre 1955 e dalla convenzione di
Guadalajara del 18 settembre 1961 a seconda della convenzione applicabile nella
fattispecie, ognuna di esse, laddove applicabile, menzionata in prosieguo come
"convenzione di Varsavia"; che la convenzione di Varsavia è applicata a livello
mondiale a beneficio sia dei passeggeri che dei vettori aerei;
(3) considerando che il limite massimo di responsabilità fissato dalla
convenzione di Varsavia è troppo basso rispetto alle condizioni economiche e sociali
attuali e determina spesso lunghe vertenze giudiziarie che danneggiano l'immagine dei
trasporti aerei; che di conseguenza gli Stati membri hanno aumentato in vario modo il
limite massimo di responsabilità determinando così condizioni di trasporto diverse nel
mercato interno dell'aviazione;
(4) considerando inoltre che la convenzione di Varsavia si applica
soltanto ai trasporti internazionali; che nel mercato interno dell'aviazione è stata
eliminata la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale; che è pertanto
opportuno avere il medesimo livello e il medesimo tipo di responsabilità sia nei
trasporti nazionali che in quelli internazionali;
(5) considerando che si avverte da tempo l'esigenza di un riesame e di
una revisione completi della convenzione di Varsavia che rappresenterebbero a lungo temine
una risposta più uniforme e applicabile, a livello internazionale, alla questione della
responsabilità dei vettori aerei in caso di incidenti; che gli sforzi per aumentare i
limiti massimi di responsabilità imposti dalla convenzione di Varsavia dovrebbero
continuare attraverso negoziati multilaterali;
(6) considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, è
auspicabile un'azione comunitaria per una completa armonizzazione del settore della
responsabilità dei vettori aerei e che tale azione potrebbe fungere da linea di
orientamento per migliorare la protezione dei passeggeri su scala mondiale;
(7) considerando che è opportuno eliminare qualsiasi limite monetario
di responsabilità ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 della convenzione di Varsavia e
qualsiasi altro limite legale o contrattuale, in conformità delle attuali tendenze
internazionali;
(8) considerando che, per evitare che le vittime di incidenti non siano
indennizzate, i vettori aerei comunitari, relativamente alle richieste di risarcimento
danni da morte, ferite o altre lesioni personali subite da un passeggero ai sensi
dell'articolo 17 della convenzione di Varsavia, dovrebbero rinunciare ad avvalersi della
difesa di cui all'articolo 20, paragrafo 1 della convenzione di Varsavia fino ad un certo
limite massimo;
(9) considerando che i vettori aerei comunitari possono essere
esonerati dalla loro responsabilità qualora sia accertato che la negligenza del
passeggero interessato ha contribuito al danno;
(10) considerando che è necessario precisare gli obblighi del presente
regolamento alla luce dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del
23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (4); che a tale proposito i
vettori aerei comunitari dovrebbero essere assicurati fino a copertura di un certo limite
massimo previsto nel presente regolamento;
(11) considerando che i vettori aerei comunitari dovrebbero sempre
avere titolo a rivalersi contro terzi;
(12) considerando che il versamento sollecito di anticipi può
rappresentare un aiuto considerevole per i passeggeri feriti o le persone fisiche aventi
titolo ad indennità al fine di far fronte alle spese immediate conseguenti ad un
incidente aereo;
(13) considerando che le norme relative alla natura e alla limitazione
della responsabilità in caso di morte, ferite o altre lesioni personali subite da un
passeggero fanno parte delle condizioni di trasporto contenute nel contratto di trasporto
aereo tra il vettore e il passeggero; che al fine di ridurre il rischio di distorsioni
della concorrenza i vettori aerei dei paesi terzi dovrebbero informare adeguatamente i
passeggeri delle loro condizioni di trasporto;
(14) considerando che è opportuno e necessario che i limiti monetari
indicati nel presente regolamento siano riveduti per tener conto dell'evoluzione della
situazione economica e degli sviluppi in sede internazionale;
(15) considerando che l'Organizzazione per l'aviazione civile
internazionale (ICAO) è attualmente impegnata nella revisione della convenzione di
Varsavia; che nell'attesa dei risultati di detta revisione, la Comunità aumenterà,
mediante azioni temporanee, la protezione dei passeggeri; che dopo la revisione della
convenzione da parte dell'ICAO, il Consiglio dovrebbe riesaminare il presente regolamento
con la massima sollecitudine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi dei vettori aerei
comunitari verso i passeggeri relativamente alla responsabilità in caso di incidenti per
danni da morte o ferite di un passeggero o di qualsiasi altra lesione personale subita da
un passeggero se l'incidente che ha provocato il danno è avvenuto a bordo dell'aeromobile
o nel corso delle operazioni di imbarco o di sbarco.
Il presente regolamento precisa inoltre determinati requisiti
assicurativi per i vettori aerei comunitari.
Il presente regolamento stabilisce inoltre determinati requisiti
relativamente alle informazioni che debbono fornire i vettori aerei stabiliti al di fuori
della Comunità che operano da, per o all'interno della Comunità.
Articolo 2
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "vettore aereo", qualsiasi impresa di trasporti munita di
valida licenza d'esercizio;
b) "vettore aereo comunitario", qualsiasi vettore aereo
munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del
disposto del regolamento (CEE) n. 2407/92;
c) "persona avente titolo ad indennità", il passeggero o
qualsiasi persona avente titolo a richiedere il risarcimento per quel passeggero, secondo
il diritto applicabile;
d) "ecu", l'unità di conto adottata in occasione della
fissazione del bilancio generale delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 207 e
209 del trattato;
e) "DSP", i diritti speciali di prelievo quali sono definiti
dal Fondo monetario internazionale;
f) "convenzione di Varsavia", la convenzione per
l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a
Varsavia il 12 ottobre 1929, o la convenzione di Varsavia come modificata all'Aia il 28
settembre 1955 e la convenzione addizionale di Guadalajara del 18 settembre 1961 laddove
applicabili al contratto di trasporto di passeggeri, nonché l'insieme dei vigenti
strumenti internazionali che la integrano e sono ad essa connessi.
2. Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite
nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella convenzione di Varsavia.
Articolo 3
1. a) La responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni da
morte, ferite o qualsiasi altra lesione personale subita da un passeggero in caso di
incidente non è soggetta ad alcun limite finanziario, sia esso stabilito dalla legge, da
una convenzione o in via contrattuale.
b) L'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 7 del
regolamento (CEE) n. 2407/92 è inteso come l'obbligo del vettore aereo comunitario ad
essere assicurato fino a copertura del limite di responsabilità previsto dal paragrafo 2
e, al di là di tale limite, fino ad un livello ragionevole.
2. Per i danni fino a concorrenza di un importo pari all'equivalente in
ecu di 100 000 DSP in vettori aerei comunitari non possono escludere o limitare la loro
responsabilità provando che essi ed i loro dipendenti hanno adottato tutte le misure
necessarie ad evitare il danno o che era loro impossibile adottarle
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il vettore aereo
comunitario dimostra che la negligenza del passeggero ferito o deceduto ha provocato il
danno o ha contribuito al danno, esso può essere esonerato totalmente o in parte dalla
sua responsabilità, secondo il diritto applicabile.
Articolo 4
In caso di morte, ferite o di qualsiasi altra lesione personale subita
dal passeggero in caso di incidente, il presente regolamento non
- implica che un vettore aereo comunitario sia l'unico responsabile tenuto a risarcire i
danni, né
- limita il diritto di un vettore comunitario di agire per ottenere contributi o
risarcimenti da altre parti, secondo il diritto applicabile.
Articolo 5
1. Il vettore aereo comunitario deve senza indugio, e comunque entro
quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente titolo ad indennità,
provvedere agli anticipi di pagamento che si rendano necessari per far fronte ad immediate
necessità economiche ed in proporzione al danno subito.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte gli anticipi non
saranno inferiori all'equivalente in ecu di 15 000 DSP per passeggero.
3. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di
responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base
della responsabilità del vettore aereo comunitario, ma non è restituito, salvo nei casi
previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, o in circostanze in cui venga successivamente
dimostrato che il beneficiario dell'anticipo di pagamento ha provocato il danno o
contribuito ad esso con la sua negligenza o non è la persona avente titolo ad indennità.
Articolo 6
1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 devono essere inserite nelle
condizioni di trasporto del vettore aereo comunitario.
2. A loro richiesta, sono fornite ai passeggeri adeguate informazioni
sulle disposizioni degli articoli 3 e 5 presso le agenzie di viaggio del vettore aereo
comunitario, le agenzie di viaggio e gli sportelli di registrazione e presso i punti di
vendita. Il biglietto, o un documento ad esso equivalente, contiene una sintesi di tali
disposizioni in linguaggio chiaro e comprensibile.
3. I vettori aerei stabiliti al di fuori della Comunità che operano
da, per o all'interno della Comunità e che non applicano le disposizioni degli articoli 3
e 5 devono informare espressamente e chiaramente i passeggeri di tale situazione al
momento dell'acquisto del biglietto presso le agenzie del vettore aereo, le agenzie di
viaggio o gli sportelli di registrazione situati nel territorio di uno Stato membro. I
vettori aerei forniscono ai passeggeri un modulo che riporta le loro condizioni. Il fatto
che solo il limite massimo di responsabilità sia indicato sul biglietto o su un documento
equivalente non costituisce un'informazione sufficiente.
Articolo 7
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la
Commissione redige una relazione sull'applicazione del regolamento che tenga contro tra
l'altro dell'evoluzione della situazione economica e degli sviluppi intervenuti in sede
internazionale. Tale relazione può essere corredata di proposte di revisione del presente
regolamento.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore un anno dopo la data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1997.
Per il Consiglio
Il presidente
M. DELVAUX-STEHRES
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