LAZIO
D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392 di attuazione della Direttiva n.
82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo
Gazz. Uff. 12 dicembre 1991, n. 291, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/470/CEE Consiglio del 29 giugno 1982,
concernente la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte, tra
gli altri, degli agenti di viaggio e turismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, dell'interno, del turismo e dello spettacolo, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà
di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di
altri Stati membri della Comunità europea per quanto concerne le attività di agente di
viaggio, sia esso "titolare indipendente con funzione di direttore tecnico" o
"direttore tecnico", prestate presso un'agenzia di viaggio e turismo di cui
all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (3), nonché l'accesso alle connesse
attività di lavoro dipendente.
2. Definizione.
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano
attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a
provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di
intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese
l'assistenza e l'accoglienza ai turisti.
2. L'esercizio delle attività di cui sopra è soggetto
all'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniranno ai
cittadini comunitari ogni informazione sulla regolamentazione da cui sono disciplinate le
attività considerate.
4. Eventuali attività diverse da quelle elencate al comma 1 rimangono
regolate dalle rispettive norme di settore anche se esercitate da agenzie di viaggio e
turismo.
3. Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria.
1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in
qualità di lavoratore dipendente, le attività di cui al presente decreto debbano essere
fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità o di assenza di
fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza
di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa
competente del Paese di origine o di provenienza, attestante il possesso dei requisiti
anzidetti.
2. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto possa
essere consentito solo previa documentazione del possesso di ulteriori e specifici
requisiti di onorabilità, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei
documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri
presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese
d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.
3. Quando nel Paese di origine o di provenienza i documenti o gli
attestati di cui ai commi 1 e 2 non vengano rilasciati, essi possono essere sostituiti da
una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da
una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o
amministrativa competente o ad un notaio del Paese di origine o di provenienza che
rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la
dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta in tal caso anche ad un
organismo professionale competente del Paese di origine o di provenienza.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando
si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società,
dal legale rappresentante e, se richiesto dalla legge, dai componenti del consiglio
d'amministrazione, nonché, in ogni caso, dal direttore tecnico.
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio delle attività potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato
italiano sia comunque venuto a conoscenza.
6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o
altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte
di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, avviene alle stesse condizioni previste
per i cittadini italiani.
7. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, gli attestati
rilasciati dalle banche ed istituti di credito di altri Stati membri saranno ritenuti
equivalenti a quelli rilasciati da banche ed istituti di credito italiani.
8. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità e di capacità
finanziaria devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della esibizione.
4. Capacità professionale.
1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali,
commerciali o professionali, richieste per l'accesso alle attività di cui al presente
decreto, o per l'esercizio delle stesse, è fornita dalla certificazione dell'effettivo
esercizio, in un altro Stato membro, delle attività di cui all'art. 2, comma 1.
2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorità od organismo
competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che
l'attività è stata prestata:
a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni
commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) ovvero:
per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni
di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali
responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il
richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente
formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto
dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni
commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora
il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente
formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto
dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni
commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora
il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l'attività in oggetto presso
un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;
d) ovvero:
per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso
un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività
in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un
certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo
professionale competente;
per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso
un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività
in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un
certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo
professionale competente.
3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attività non
può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.
4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a taluna
delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di
attività che l'interessato intende esercitare, ovvero al possesso della relativa,
specifica formazione professionale.
5. Certificazione dell'attività svolta.
1. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività
previste dal presente decreto, svolte in forma indipendente in Italia, sono rilasciati
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività di
cui al presente decreto, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio
provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima
prestazione di lavoro.
6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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