LAZIO
Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che
stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei
trasporti aerei di linea
Gazzetta ufficiale n. L 036 del 08/02/1991
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 84, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che le misure di liberalizzazione adottate dal Consiglio
nel luglio 1990 rappresentano un ulteriore passo verso una vera politica comune nel campo
dei trasporti aerei;
considerando che è necessaria un'azione comunitaria nel campo della
tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo per garantire uno sviluppo
armonioso di un settore che deve svilupparsi in un ambiente in piena evoluzione;
considerando che la prassi in materia di compensazione per negato
imbarco differisce sostanzialmente tra vettore e vettore;
considerando che talune norme minime comuni in materia di compensazione
per negato imbarco contribuiranno a garantire il mantenimento della qualità dei servizi
offerti dai vettori aerei in un contesto di maggiore concorrenza;
considerando che i vettori aerei devono essere tenuti a fissare regole
per l'imbarco in caso di sovraprenotazione;
considerando che occorre fissare i diritti dei passeggeri in caso di
negato imbarco;
considerando che i vettori aerei devono essere tenuti a corrispondere
compensazioni e a fornire servizi aggiuntivi ai passeggeri cui viene rifiutato l'imbarco;
considerando che i passeggeri devono essere chiaramente informati circa
le norme applicabili,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel
caso in cui venga negato l'accesso a un volo di linea sovraprenotato a passeggeri in
possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata, in partenza da un aeroporto
situato nel territorio di uno Stato membro e al quale si applica il trattato,
indipendentemente dallo Stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del
passeggero e dal luogo di destinazione.
Articolo 2
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
- " negato imbarco ", il rifiuto di accogliere passeggeri su un volo sebbene i
medesimi:
- siano in possesso di un biglietto valido,
- abbiano una prenotazione confermata su detto volo e
- si siano presentati nel termine e nelle condizioni richiesti
all'accettazione;
b) " prenotazione confermata ", un biglietto di viaggio
venduto dal vettore aereo o dal suo agente di viaggio autorizzato che rechi:
- l'indicazione del numero, della data e dell'ora del volo e
- l'annotazione " OK " o qualsiasi altra annotazione
nell'apposito spazio sul biglietto indicante la registrazione da parte del vettore aereo
nonché l'espressa conferma della prenotazione da parte del vettore aereo medesimo;
c) " volo di linea ", un volo che presenti tutte le seguenti
caratteristiche:
- è effettuato, a titolo oneroso, con un aeromobile adibito al
trasporto di passeggeri o di passeggeri e di merci e/o di posta, in condizioni tali che i
posti siano messi in vendita al pubblico direttamente dal vettore aereo o dai suoi agenti
autorizzati e
- è organizzato in modo da assicurare il traffico tra due o più
punti:
i) in base ad un orario pubblicato, oppure
ii) con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie
sistematica evidente;
d) " volo sovraprenotato ", un volo in cui il numero di
passeggeri in possesso di prenotazione confermata e che si presentano all'accettazione
entro il termine e nelle condizioni richiesti supera il numero di posti disponibili sul
volo medesimo;
e) " volontario ", una persona che:
- è in possesso di biglietto valido,
- ha una prenotazione confermata,
- si presenta entro il termine e nelle condizioni richiesti
all'accettazione e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano
passeggeri disposti a rinunziare alla propria prenotazione confermata in cambio di una
compensazione;
f) " destinazione finale ", la destinazione indicata sul
biglietto presentato all'accettazione o, in caso di voli successivi, sull'ultimo tagliando
di volo del biglietto. I voli di collegamento che possono essere effettuati senza
difficoltà anche quando il negato imbarco abbia provocato un ritardo non sono presi in
considerazione.
Articolo 3
1. Il vettore aereo deve fissare le regole che intende seguire per
l'imbarco dei passeggeri in caso di volo sovraprenotato. Esso notifica dette regole e
tutte le eventuali modifiche allo Stato membro interessato e alla Commissione, che le
metterà a disposizione degli altri Stati membri. Le eventuali modifiche entrano in vigore
un mese dopo la notifica.
2. Le regole di cui al paragrafo 1 saranno poste a disposizione del
pubblico nelle agenzie e presso i banchi di accettazione del vettore aereo.
3. Le regole di cui al paragrafo 1 dovrebbero prevedere l'eventualità
di un ricorso a volontari disposti a rinunciare all'imbarco.
4. In ogni caso, il vettore aereo dovrebbe prendere in considerazione
gli interessi dei passeggeri che devono avere la precedenza all'imbarco per motivi
legittimi, come le persone con difficoltà di movimento e i bambini non accompagnati.
Articolo 4
1. In caso di negato imbarco, il passeggero ha diritto di scegliere
tra:
- il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del
viaggio non effettuata;
- un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione
finale, o
- un volo alternativo a una data successiva che gli convenga.
2. Indipendentemente della scelta effettuata dal passeggero nel caso
previsto al paragrafo 1, il vettore aereo paga immediatamente dopo aver negato l'imbarco,
una compensazione minima, senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, pari a:
- 150 ecu per i voli sino a 3 500 km;
- 300 ecu per i voli oltre i 3 500 km;
considerata la destinazione finale indicata nel biglietto.
3. Qualora il vettore offra un volo alternativo sino alla destinazione
finale la cui ora d'arrivo non ecceda quella programmata per il volo inizialmente
riservato di 2 ore per collegamenti sino a 3 500 km e di 4 ore per collegamenti oltre i 3
500 km, le compensazioni di cui al paragrafo 2 possono essere ridotte del 50 %.
4. Gli importi delle compensazioni possono limitarsi al prezzo del
biglietto corrispondente alla destinazione finale.
5. Le compensazioni sono pagate in contanti o, d'accordo con il
passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
6. Qualora su un volo sovraprenotato il passeggero accetti di viaggiare
in una classe inferiore a quella per la quale è stato pagato il biglietto, egli ha
diritto a un rimborso della differenza di prezzo.
7. Le distanze indicate ai paragrafi 2 e 3 sono misurate in funzione del metodo della
distanza del cerchio massimo (rotta ortodromica).
Articolo 5
1. In caso di negato imbarco nel quadro di un viaggio " tutto
compreso " il vettore aereo è tenuto al versamento di una compensazione
all'operatore che ha concluso un contratto con il passeggero ed è responsabile nei suoi
confronti dell'adempimento del contratto per tale viaggio " tutto compreso ", in
forza della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti " tutto compreso "
2. Senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi a norma della
direttiva 90/314/CEE, l'operatore è tenuto a trasferire al passeggero le somme ricevute
conformemente al paragrafo 1.
Articolo 6
1. Oltre agli importi minimi di compensazione stabiliti all'articolo 4,
il vettore aereo offre a titolo gratuito ai passeggeri cui è stato negato l'imbarco:
a) il rimborso delle spese per una telefonata e/o un messaggio a mezzo
telescritto o telecopia al punto di destinazione;
b) pasti e rinfreschi in congrua relazione alla durata dell'attesa;
c) la sistemazione in albergo nei casi in cui siano necessari anche uno
o più pernottamenti.
2. Qualora una città o una regione sia servita da più aeroporti ed un
vettore aereo offra ad un passeggero cui sia stato negato l'imbarco un volo per un
aeroporto alternativo all'aeroporto di destinazione prenotato dal passeggero, le spese di
spostamento tra gli aeroporti alternativi o verso una destinazione alternativa in
prossimità, convenuta con il passeggero, sono a carico del vettore aereo.
Articolo 7
Il vettore aereo non è tenuto a versare alcuna compensazione per il
negato imbarco qualora il passeggero viaggi gratuitamente o a tariffe ridotte non
disponibili, direttamente o indirettamente, al pubblico.
Articolo 8
I vettori aerei devono fornire a ciascun passeggero cui è stato negato
l'imbarco un formulario recante le regole di compensazione per negato imbarco.
Articolo 9
1. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato
l'ulteriore ricorso alle giurisdizioni competenti per risarcimenti supplementari.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai volontari definiti all'articolo 2,
lettera e) che hanno accettato una compensazione in applicazione delle regole di cui
all'articolo 3.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore due mesi a decorrere dalla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. F. POOS
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