LAZIO
D.P.R. 13 dicembre 1995 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di guide turistiche
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1996, n. 49.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n.
13;
Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217;
Visti gli articoli 52, 59 e 60 del trattato CEE;
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
nella causa C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, con la quale è stato dichiarato
che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi
dell'art. 59 del trattato CEE, avendo subordinato "la prestazione dei servizi di
guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro,
quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che
richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata
dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un
esame";
Ritenuta l'esigenza, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 5 del
trattato CEE, di conformare l'ordinamento italiano alla sentenza anzidetta;
Considerato che tale sentenza si applica unicamente all'ipotesi di
servizi di guida turistica prestati professionalmente da cittadini di altri Stati membri,
stabiliti in uno Stato della Unione europea diverso dall'Italia e resi nel corso di un
viaggio a circuito chiuso, vale a dire organizzato da un'impresa turistica stabilita in
detto Stato ed effettuato da turisti che da detto Stato, in cui sono stabiliti, si
trasferiscono temporaneamente, in gruppo, nello Stato membro da visitare;
Considerato che in base a quanto statuito nella predetta sentenza
l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per garantire la compatibilità con gli
articoli 59 e 60 del trattato CEE, deve essere applicato nel senso che le guide stabilite
in un Paese membro della Unione europea diverso dall'Italia e che accompagnano un gruppo
di turisti provenienti dallo stesso Stato membro, nel corso di un viaggio organizzato con
durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, possono esercitare la suddetta attività
anche in assenza della prescritta autorizzazione, rilasciata dall'ente locale nel cui
ambito territoriale l'attività medesima è esercitata;
Considerato che l'esecuzione della citata sentenza comporta l'adozione
di misure volte ad una puntuale definizione delle condizioni di libero espletamento
dell'attività anzidetta, nonché dei relativi controlli per evitare fenomeni abusivi;
Considerato che tali misure non possono non essere uniformi per tutto
il territorio nazionale, anche in relazione al normale carattere interregionale
dell'attività dei prestatori del servizio di guida che accompagnano un gruppo di turisti
provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di un viaggio organizzato
con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso;
Considerata inoltre l'esigenza di definire criteri per l'individuazione
di musei, monumenti storici ed altri beni, per la cui visita è richiesto l'intervento di
una guida in possesso di abilitazione ai sensi della normativa regionale;
Considerato inoltre che la Commissione europea, con nota del 5 luglio
1995, ha iniziato la procedura di infrazione n. 87/0071, in base all'art. 171 del trattato
CEE, per la mancata attuazione delle statuizioni contenute della citata sentenza;
Consultate la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 29 settembre 1995, in base all'art. 2
del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 203;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 1995;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il
Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
Decreta
È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di guide turistiche.
1. 1. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio
professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti
proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio
organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:
a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di
provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;
b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa
di viaggio, contenente:
1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo
titolare e lo Stato membro di stabilimento dell'impresa stessa;
2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro
dipendente od autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio, avente ad
oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;
3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del
viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le
località oggetto di visita turistica;
4) il numero dei partecipanti al viaggio.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere
accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.
2. 1. Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze
ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico
nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate
che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita
turistica.
2. Le regioni rilasciano specifica abilitazione per la prestazione di
attività di guida turistica nei siti di cui al comma 1, subordinandola alla conoscenza
approfondita della storia e delle caratteristiche del sito oggetto di visita turistica.
3. I siti di cui al comma 1 sono individuati tra beni ed aree di
interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei,
monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del
patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale.
4. Tra i siti di cui al comma 3 rientrano quelli riconosciuti
dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.
3. 1. Le regioni assicurano l'attuazione delle suddette disposizioni
entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che le regioni
abbiano provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, l'attività di
guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste nell'art. 1.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le
regioni a statuto speciale provvederanno in base a quanto stabilito dai rispettivi statuti
e dalle relative norme di attuazione.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, in base a quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
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