LAZIO

 

D.P.R. 13 dicembre 1995 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche

Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1996, n. 49.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217;

Visti gli articoli 52, 59 e 60 del trattato CEE;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, con la quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 59 del trattato CEE, avendo subordinato "la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame";

Ritenuta l'esigenza, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 5 del trattato CEE, di conformare l'ordinamento italiano alla sentenza anzidetta;

Considerato che tale sentenza si applica unicamente all'ipotesi di servizi di guida turistica prestati professionalmente da cittadini di altri Stati membri, stabiliti in uno Stato della Unione europea diverso dall'Italia e resi nel corso di un viaggio a circuito chiuso, vale a dire organizzato da un'impresa turistica stabilita in detto Stato ed effettuato da turisti che da detto Stato, in cui sono stabiliti, si trasferiscono temporaneamente, in gruppo, nello Stato membro da visitare;

Considerato che in base a quanto statuito nella predetta sentenza l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per garantire la compatibilità con gli articoli 59 e 60 del trattato CEE, deve essere applicato nel senso che le guide stabilite in un Paese membro della Unione europea diverso dall'Italia e che accompagnano un gruppo di turisti provenienti dallo stesso Stato membro, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, possono esercitare la suddetta attività anche in assenza della prescritta autorizzazione, rilasciata dall'ente locale nel cui ambito territoriale l'attività medesima è esercitata;

Considerato che l'esecuzione della citata sentenza comporta l'adozione di misure volte ad una puntuale definizione delle condizioni di libero espletamento dell'attività anzidetta, nonché dei relativi controlli per evitare fenomeni abusivi;

Considerato che tali misure non possono non essere uniformi per tutto il territorio nazionale, anche in relazione al normale carattere interregionale dell'attività dei prestatori del servizio di guida che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso;

Considerata inoltre l'esigenza di definire criteri per l'individuazione di musei, monumenti storici ed altri beni, per la cui visita è richiesto l'intervento di una guida in possesso di abilitazione ai sensi della normativa regionale;

Considerato inoltre che la Commissione europea, con nota del 5 luglio 1995, ha iniziato la procedura di infrazione n. 87/0071, in base all'art. 171 del trattato CEE, per la mancata attuazione delle statuizioni contenute della citata sentenza;

Consultate la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 29 settembre 1995, in base all'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Decreta

 

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di guide turistiche.

 

 

1. 1. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:

a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;

b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di stabilimento dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto di visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.

 

2. 1. Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica.

2. Le regioni rilasciano specifica abilitazione per la prestazione di attività di guida turistica nei siti di cui al comma 1, subordinandola alla conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche del sito oggetto di visita turistica.

3. I siti di cui al comma 1 sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale.

4. Tra i siti di cui al comma 3 rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

3. 1. Le regioni assicurano l'attuazione delle suddette disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che le regioni abbiano provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, l'attività di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste nell'art. 1.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le regioni a statuto speciale provvederanno in base a quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, in base a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

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