LAZIO
INPS
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 9 Aprile
2001 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 85 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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allesercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per laccertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 2 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
| OGGETTO: |
Contratti di formazione e lavoro.
Orientamenti ministeriali. |
| SOMMARIO: |
Chiarimenti e
precisazioni Ministeriali in materia di CFL conseguenti alla decisione della Commissione
dellU.E. del 11 maggio 1999. Modalità operative. |
Premessa.
La Commissione dellU.E., con decisione del 11/5/1999, pubblicata
sulla G.U.C.E. 15/2/2000/L42/E ha esaminato il regime di aiuti concessi dall'Italia per
interventi a favore dell'occupazione, individuando i criteri che rendono compatibili le
agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori con
CFL, effettuate ai sensi delle leggi n. 863/1984, n. 407/1990, n.169/1991, n. 451/1994 e
n.196/1997, con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
Tali criteri, nulla innovando rispetto ai datori di lavoro ammessi alla
stipula dei CFL dalla normativa nazionale, subordinano, in sintesi, la legittimità degli
aiuti concessi in misura superiore al 25% al verificarsi, in capo al lavoratore assunto
con CFL, delle seguenti condizioni:
le assunzioni devono riguardare giovani fino a 25 anni di età
elevabili a 29 anni compresi per i lavoratori laureati;
- stato di disoccupazione di lunga durata
le assunzioni devono rivolgersi a persone che siano senza lavoro da
almeno un anno.
Lassunzione con CFL che rispetti le suddette condizioni, in
quanto rivolta a lavoratori definiti - secondo gli orientamenti comunitari - svantaggiati
nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, risulta ammissibile anche
senza la necessità che con il contratto di lavoro instaurato si realizzi un incremento
netto di occupazione.
In assenza dei sopracitati requisiti del lavoratore, gli aiuti
risultano compatibili solamente se finalizzati a realizzare incremento netto
delloccupazione.
Avverso la decisione della Commissione dellU.E. il Governo
italiano, a completa salvaguardia delle norme nazionali che regolano i contratti di
formazione e lavoro, ha proposto ricorso che, tuttavia, non sospende lefficacia
dellatto impugnato.
Nelle more dellesito del ricorso, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale è intervenuto sulla materia con le circolari n. 25389 del 15/2/2000
(allegato 1) e n. 26989 del 22/6/2000 (allegato 2), fornendo le indicazioni che di seguito
si riportano e specificando, altresì, che le stesse interessano tutti i datori di lavoro,
ovunque operanti, sull'intero territorio nazionale.
1. Orientamenti Ministeriali.
In via preliminare viene precisato che i contratti di formazione e
lavoro stipulati nella sola osservanza delle condizioni previste dalla normativa
nazionale, ovverosia posti in essere senza tenere conto dei criteri fissati dalla
Commissione, "non sono pienamente supportati dalle agevolazioni ma non per questo
perdono la propria qualificazione giuridica di contratti a tempo determinato e a causa
mista".
Lo stesso Dicastero ha inoltre sottolineato che le decisioni della
Commissione non inficiano la vigenza della disciplina legislativa di riferimento e che,
pertanto, "leventuale mancato
riconoscimento dellintera agevolazione contributiva non vulnera in toto
listituto del particolare contratto formativo".
La normativa nazionale in materia dei contratti di formazione e lavoro,
come noto, è regolata dalle leggi n. 863/1984, n. 291/1988, n. 407/1990, n.169/1991, n.
451/1994 e n.196/1997.
Recependo gli orientamenti comunitari, il Ministero ha chiarito che
- "Lo sgravio contributivo previsto per i soggetti operanti nei territori e settori
per i quali è stabilita la riduzione del 25% è sempre legittimo (a prescindere, dunque,
dalla ricorrenza di condizioni "soggettive", vale a dire età o titolo di
studio, o "oggettive", vale a dire lo stato di disoccupazione) e,
conseguentemente, tutte le imprese alle quali si applica unicamente tale riduzione minima
continueranno a beneficiare legittimamente degli sgravi e, ad esse, continuerà ad
applicarsi la vigente normativa nazionale in materia; ne consegue che anche per i datori
di lavoro ai quali la legge nazionale riconosce uno sgravio contributivo superiore alla
misura del 25%, lo sgravio contributivo limitato a tale ultima misura percentuale sarà
comunque sempre riconosciuto, indipendentemente dalla ricorrenza delle predette
condizioni".
In base alle indicazioni ministeriali, pertanto, a prescindere dal
realizzarsi delle condizioni soggettive o oggettive dei giovani assunti con CFL, e
indipendentemente dai settori economici e dagli ambiti territoriali, la riduzione
contributiva del 25%, entro il limite dei 32 anni non compiuti, trova comunque
applicazione.
Di contro, qualora nella stipulazione del contratto in parola risultino
perfettamente assolte le condizioni stabilite dalla decisione della U.E. (età - stato di
disoccupazione), al contratto si accompagna il legittimo uso degli aiuti disposti dalla
disciplina nazionale, ancorché superiori alla misura generalizzata del 25%.
Devono intendersi, quindi, pienamente agevolati (1), in base ai
criteri e secondo i limiti e le diverse misure stabilite dalla normativa nazionale, i CFL
stipulati con:
"a) i giovani e i laureati solo se di età rispettivamente
inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 anni e 364 giorni) e inferiore a trenta
anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni);
b) i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, fino
al limite di trentadue anni non compiuti (2),
c) a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b) sono ammessi
al CFL pienamente agevolato i soggetti, fino al limite di 32 anni (2), nel caso in cui la
successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto
di occupazione".
Con particolare riguardo a quest'ultima tipologia si precisa che il
beneficio contributivo in misura piena è subordinato al verificarsi della seguente
duplice condizione:
- trasformazione a tempo pieno ed indeterminato del contratto di formazione
originariamente stipulato;
- realizzazione, a seguito dell'avvenuta trasformazione del CFL, di un incremento netto di
occupazione.
Ai fini dell'incremento del numero di dipendenti, occorre far
riferimento alla media degli occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione del
contratto. Per il calcolo della forza aziendale si rinvia ai criteri già indicati nella
circolare n. 122 del 27/6/2000.
Nei casi in cui i contratti di formazione e lavoro siano stipulati al
di fuori delle condizioni in precedenza richiamate (età, titolo di studio, stato di
disoccupazione, incremento occupazionale), il Ministero ha chiarito che
omissis
" i benefici contributivi sono riconosciuti nellimporto massimo
di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa (cd importo "de
minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non costituisce aiuto di
Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza".
Da ultimo il Ministero ha precisato che "lulteriore
beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15, L. n. 196/97 in ragione della
trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, è legittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta
nell'impresa", ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni
soggettive o oggettive dei lavoratori in CFL.
2. CFL pienamente agevolati a seguito di trasformazione.
2.1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro.
Ai fini della valutazione dellincremento occupazionale nelle
ipotesi di trasformazione del CFL, i datori di lavoro interessati provvederanno a
trasmettere alla competente Agenzia dellIstituto copia della comunicazione inviata
ai competenti Uffici del lavoro, comprovante l'avvenuta trasformazione del contratto di
formazione, corredata da apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge n.
15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la realizzazione, a seguito
della trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato, di un incremento netto di
occupazione rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti.
Per lassolvimento dei relativi obblighi previdenziali i datori di
lavoro opereranno come segue:
- durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro verseranno i contributi
previdenziali usufruendo della riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25%;
- avvenuta la trasformazione, per il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla
differenza tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del CFL e
quella spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale vigente,
modulate in funzione della natura del datore di lavoro e delle aree territoriali in cui lo
stesso opera, le aziende si atterranno alle istruzioni riportate al successivo punto
4.4.2.
I datori di lavoro aventi titolo alla fruizione dellulteriore
beneficio contributivo annuo previsto dallart. 15 della legge n. 196/1997,
provvederanno a richiedere alle Agenzie che, con effetto dal mese nel corso del quale è
avvenuta la trasformazione, alle posizioni contributive aziendali sia attribuito il
previsto codice di autorizzazione "4Y", istituito con la circolare n. 174 del 31
luglio 1997.
3. CFL secondo la regola "de minimis".
3.1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro.
I datori di lavoro che, per i lavoratori assunti con CFL,
intendono usufruire della riduzione contributiva spettante secondo la "regola de
minimis " (3) provvederanno a:
- darne comunicazione alla competente Agenzia dellIstituto;
- presentare, altresì, apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge n.
15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale dichiarazione dovrà attestare che nel triennio, computato dal
primo aiuto "de minimis" nel quale si colloca il periodo cui si riferisce la
richiesta di fruizione dellagevolazione contributiva, non siano stati percepiti
aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti la misura complessiva degli aiuti "de
minimis", spettanti ai sensi della regola comunitaria.
Si precisa che laccesso al beneficio contributivo in argomento
sarà riferito esclusivamente alle assunzioni con CFL aventi titolo alla riduzione
contributiva in misura superiore a quella generalizzata del 25%.
4. Modalità operative.
Per lassolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai
dipendenti con contratto di formazione e lavoro, i datori di lavoro si atterranno alle
modalità che seguono.
Considerato che la definizione del quadro delle agevolazioni concesse
in relazione alle varie situazioni ha richiesto un particolare approfondimento e che solo
nella presente circolare è stato possibile dettare una espressa e compiuta disciplina
della materia, le aziende dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni a partire dalla
denuncia contributiva relativa al mese di "giugno 2001", da presentare entro il
16 luglio 2001, fatta salva ogni azione di recupero legata allesecuzione della
decisione della Commissione Europea.
4.1 Datori di lavoro in genere ubicati nel centro - nord.
I datori di lavoro in epigrafe, aventi titolo, in base alla normativa
vigente, esclusivamente alla riduzione del 25% dei contributi previdenziali ed
assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo
contribuzione "56" secondo le modalità rese note con la circolare n. 261
del 7 dicembre 1990.
4.2. Datori di lavoro, diversi da quelli indicati al precedente punto
4.1, aventi titolo alla riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25%.
I datori di lavoro, ai quali, secondo gli orientamenti ministeriali,
compete in ogni caso la riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25% della
contribuzione a loro carico ( imprese artigiane ovunque ubicate, datori di lavoro operanti
nei territori del Mezzogiorno, imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15
dipendenti), ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2, si
atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i
lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice
"tipo contribuzione" "65" che assume il nuovo significato di
"lavoratori per i quali al datore di lavoro compete il beneficio generalizzato del
25%";
- determineranno limporto del beneficio pari al 25% dei contributi a carico del
datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del
mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L525" preceduto
dalla dicitura "RID. GEN. 25% CFL".
4.3. Contratti di formazione "pienamente agevolati".
Per le assunzioni con "contratto di formazione e lavoro
pienamente agevolato (1)"di dipendenti che soddisfano le condizioni della U.E.
richiamate dal Ministero (età, titolo di studio, stato di disoccupazione), i
datori di lavoro opereranno come segue.
4.3.1. Imprese artigiane ovunque ubicate o imprese operanti nel
Mezzogiorno.
I datori di lavoro in epigrafe, tenuti al versamento della
contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti, continueranno ad utilizzare il
previsto codice tipo contribuzione "53" e codici "S140"
e "S150", secondo le consuete modalità.
4.3.2. Datori di lavoro non strutturati in forma di impresa operanti
nel Mezzogiorno.
I datori di lavoro in parola, aventi titolo alla riduzione del 50% dei
contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il
previsto codice tipo contribuzione "54" secondo le modalità rese note
con la circolare n. 164 del 21 luglio 1988.
4.3.3. Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti.
I datori di lavoro in epigrafe, non operanti nei territori del
Mezzogiorno, aventi titolo alla riduzione del 40% dei contributi previdenziali ed
assistenziali a loro carico, continueranno ad utilizzare il previsto codice tipo
contribuzione "57" secondo le modalità rese note con la circolare n. 25
del 31 gennaio 1991.
4.4. CFL "pienamente agevolati" a seguito di trasformazione.
4.4.1 Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod.
DM10/2 durante il periodo di formazione.
Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 durante
il periodo di formazione i datori di lavoro, per il versamento dei contributi
agevolati nella misura generalizzata del 25% (vedi punto 2), si atterranno alle modalità
riportate al precedente punto 4.2.
4.4.2 Modalità di compilazione delle denunce contributive di mod.
DM10/2 successivamente alla trasformazione del CFL.
Avvenuta la trasformazione del contratto di formazione, i datori di
lavoro indicheranno i lavoratori precedentemente in CFL secondo le consuete modalità
(rigo 10 per il personale con qualifica di operaio e rigo 11 per quello con qualifica di
impiegato).
Per il recupero delle agevolazioni contributive, pari alla differenza
tra la riduzione contributiva del 25% operata durante lo svolgimento del CFL e quella
spettante secondo le diverse misure previste dalla normativa nazionale vigente, modulate
in funzione della natura del datore di lavoro e delle aree territoriali in cui lo stesso
opera, le aziende operanno come segue:
- determineranno lammontare dellimporto come sopra determinato e lo esporranno
in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice
di nuova istituzione "L990";
- indicheranno, nella denuncia con la quale viene operato il conguaglio, il numero dei
dipendenti interessati alle operazioni di recupero e lo riporteranno in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova
istituzione "CT00"; nellapposita casella dovrà, altresì, essere
indicato lammontare delle retribuzioni imponibili cui si riferisce il conguaglio.
Stante la finalità statistica dellindicazione, nessun dato
dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate" e "somme a
debito".
Le suddette operazioni di conguaglio dovranno essere, ovviamente,
correlate alle retribuzioni corrisposte nel corso dellintero periodo di CFL.
I datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella
misura prevista per gli apprendisti, recupereranno limporto della riduzione
contributiva spettante per i mesi pregressi al netto della quota di contribuzione a loro
carico.
4.4.3. Beneficio contributivo ex art. 15 lege n. 196/1997.
I datori di lavoro operanti nei territori dellobiettivo 1
del regolamento CEE n. 2081/93 che, a seguito dellavvenuta trasformazione del CFL di
durata non inferiore a 24 mesi in contratto a tempo indeterminato, abbiano realizzato
anche il previsto incremento occupazionale, in aggiunta alla eventuale differenza tra la
riduzione contributiva operata durante lo svolgimento del CFL (25%) e quella "pienamente
agevolata" secondo le diverse misure (vedi precedente punto 4.4.2), avranno
titolo, altresì, allulteriore beneficio previsto dallarticolo 15 della legge
n. 196/1997.
Ai fini della fruizione di questultimo beneficio gli stessi si
atterranno alle modalità illustrate nella circolare n. 174 del 31 luglio 1997 (CTC "46"
e "47" e codici "L210" e "L211").
4.5. CFL secondo la regola "de minimis".
Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod. DM10/2 i
datori di lavoro ovunque operanti che, relativamente ai lavoratori assunti con CFL,
accedono al beneficio contributivo "pienamente agevolato" secondo la
regola "de minimis", per il versamento dei contributi nella diversa
misura loro spettante, si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i
lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendoli precedere dal codice
"tipo contribuzione" di nuova istituzione "69" avente il
significato di "lavoratori assunti con CFL secondo la regola "de
minimis";
- determineranno limporto del beneficio loro spettante e lo esporranno in uno dei
righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei seguenti
codici di nuova istituzione:
Codice quadro "D" |
Significato |
L900 |
"Rid. Contr. Totale" per i
lavoratori relativamente ai quali il datore di lavoro è tenuto al versamento della
contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti |
L950 |
"Rid. Contr. 50%" per i
lavoratori relativamente ai quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei
contributi a proprio carico |
L940 |
"Rid. Contr. 40%" per i
lavoratori relativamente ai quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei
contributi a proprio carico |
I datori di lavoro tenuti allassolvimento degli obblighi
contributivi nella misura fissa prevista per gli apprendisti, per il versamento della
contribuzione a loro carico, utilizzeranno i codici "S140" e "S150"
secondo le consuete modalità.
4.6 Contratti di formazione di tipologia b).
Gli orientamenti ministeriali trovano, ovviamente, applicazione anche
relativamente ai contratti di formazione e lavoro introdotti dallart. 3 del D.L.
17.1.1994, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/1994, n 451 (CFL mirati
ad agevolare linserimento professionale mediante unesperienza lavorativa che
consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed
organizzativo; CFL di tipologia b).
Per la fruizione dei benefici contributivi relativi ad assunzioni con "contratto
di formazione e lavoro di tipologia b) pienamente agevolato (1)" di
lavoratori che soddisfano le condizioni della U.E. richiamate dal Ministero (età,
titolo di studio, stato di disoccupazione), i datori di lavoro continueranno ad utilizzare
i previsti "codici tipo contribuzione" "15", "38"
e "40" secondo le modalità rese note con la circolare n. 41 del 9
febbraio 1994 e con la circolare n. 236 del 25 novembre 1996.
I datori di lavoro ai quali, in base agli orientamenti ministeriali,
compete in ogni caso la riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25% della
contribuzione a loro carico, ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod.
DM10/2, utilizzeranno il previsto "codice tipo contribuzione" "39"
secondo le modalità rese note con la già richiamata circolare n. 41 del 9 febbraio 1994.
|
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
|
(1) Rientrano in tale fattispecie i seguenti CFL:
CFL stipulati da
- aziende artigiane ovunque ubicate;
- imprese operanti nel Mezzogiorno;
- imprese operanti in circoscrizioni che presentano un rapporto iscritti alla prima classe
delle liste di collocamento e popolazione residente in età lavorativa superiore alla
media nazionale.
BENEFICIO:
contributi dovuti dallazienda in misura fissa come per gli
apprendisti per la durata del contratto di formazione con un massimo di 24 mesi.
CFL stipulati da
- aziende operanti nel Mezzogiorno non strutturate in forma di impresa.
BENEFICIO:
riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la
durata del contratto di formazione.
CFL stipulati da
- imprese del settore Commerciale e Turistico non operanti nel Mezzogiorno con meno di 15
dipendenti.
BENEFICIO:
riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro per la
durata del contratto di formazione.
(2) art. 16, c. 1, della legge n. 451 del 19 luglio 1994, di
conversione del decreto legge n. 299 del 16 maggio 1994 (pubblicata in G. U. n. 195
del 22 agosto 1994).
Per quanto riguarda lestensione del tetto massimo dei 32 anni
prevista dallart.9, c. 9, della legge 28/11/1996 n, 608, si rammenta che
lefficacia delle deliberazioni delle CRI è scaduta in data 31/12/1997. Da tale data
è stata ripristinata sul tutto il territorio nazionale il limite dei 32 anni.
(3) Vedi comunicazione della Comunità relativa agli "aiuti de
minimis" G.U. delle Comunità Europee n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996.
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - NOTA del 15 febbraio
2000, n. 5/25389/70
Decisione della Commissione europea in materia di contratti di
formazione e lavoro
Come è noto, con Decisione dell'11 maggio 1999 la Commissione europea
ha verificato la presenza nel contratto di formazione e lavoro di benefici contributivi
differenziati a livello territoriale, nonché per tipologia di impresa, conclusivamente
valutando che le agevolazioni concesse possono produrre l'effetto di falsare la
concorrenza, incidendo sugli scambi tra Stati membri. Contestualmente, allo scopo di fare
chiarezza e superare ogni possibile contratto con il diritto comunitario, la Commissione
ha fissato, in relazione ai benefici contributivi, il quadro delle compatibilità sia per
quanto concerne le ipotesi di assunzione mediante contratto di formazione e lavoro sia per
quanto concerne le ipotesi di trasformazione dello stesso in contratto a tempo
indeterminato ex art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
E' noto altresì che avverso detta Decisione è stato proposto ricorso
dal Governo italiano a completa salvaguardia del contratto in parola, avuto riguardo alla
rilevanza dello stesso in seno all'ordinamento giuridico lavoristico, recentemente
ribadita, ancorché nell'ambito complessivo della revisione dei contratti di lavoro
subordinato con finalità formativa, nel Patto per lo sviluppo e l'occupazione siglato
nello scorso anno tra Governo e Parti sociali.
In attesa dell'esito del suddetto ricorso nonché alla luce degli
effetti del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e, in particolare. della messa in
atto delle relative disposizioni di cui agli artt. 4, lett. b), 5, 6, lett. a),
b), concernenti il trasferimento alle Regioni di funzioni e competenze in materia
di governo del mercato del lavoro, giova ora informare codesti Assessorati dell'esigenza
che l'istituto possa svolgere, ancorché in via residuale, la propria funzione di misura
agevolativa dell'occupazione giovanile, in coerenza con i fabbisogni di professionalità
espressi dal sistema produttivo.
Pertanto, in ordine al perfetto adeguamento alle indicazioni della
Commissione, nell'esercizio delle nuove funzioni conferite dovrà essere posta particolare
attenzione affinché non si verifichi alcuna distorsione rispetto alle compatibilità
individuate, delle quali a titolo esemplificativo si riporta qui di seguito una sintesi,
pur accludendo l'estratto della Decisione di riferimento.
a) Le fasce di soggetti da considerare ammissibili, anche senza
necessità che con il contratto si realizzi un incremento netto di occupazione sono i
lavoratori svantaggiati nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro,
quali: i giovani fino ai 25 anni di età (limite proposto come medio europeo, benché
non codificato), elevabili a 29 anni per i laureati;
- i disoccupati, da intendersi come quelli che sono alla ricerca di impiego da almeno un
anno.
Non essendo richiesto l'incremento occupazionale netto, si ritiene che
nelle predette ipotesi l'assunzione possa avvenire anche su posti di lavoro liberati da
dimissioni nonché da passaggio a pensionamento.
b) La proroga dei benefici per un anno, prevista dall'art. 15,
L.196/1997, è ammissibile in presenza delle condizioni soggettivo sopra riportate e
subordinatamente a:
- la creazione netta di occupazione relativamente stabile:
- la limitazione alle aree ammesse alla deroga ex art. 87. par. 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea.
L'obbligo della creazione netta di posti di lavoro, che garantiscono un
livello accettabile di stabilità, è soddisfatto a condizione che la trasformazione del
rapporto determini un valore aggiunto anziché una sostituzione di dipendente nonché
subordinatamente allo scomputo dalla forza lavoro occupata del personale a termine.
Restano pertanto le condizioni, attualmente presenti, della
trasformazione del rapporto di lavoro per almeno il 60% dei contratti di formazione e
lavoro precorsi e quella del divieto di ricorso ai contratti stessi per i datori di lavoro
che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nell'anno precedente.
In via conclusiva, il contratto di formazione e lavoro non risulta al
momento stipulabile, in funzione di un legittimo uso degli aiuti, se non nell'osservanza
dei limiti posti dalla Commissione relativamente all'individuazione dei soggetti
assumibili nonché in ordine all'effettività dello sviluppo durevole del tessuto
economico-produttivo, tenuto soprattutto conto che a quest'ultimo obiettivo è opportuno
adeguare i comportamenti in attesa della riforma normativa in materia di ammortizzatori
sociali e rapporti a contenuto formativo, la cui delega ex lege 144/1999 è in corso di
differimento al 31 marzo 2001.
Allegato 2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - LETTERA CIRCOLARE
del 22 giugno 2000, n. 5/26969/70
Ulteriori chiarimenti in merito alla Decisione UE dell'11.5.1999
(pubblicata in Gaz. Uff. Comunità Europee del 15.2.2000) concernente i contratti di
formazione e lavoro
A integrazione dei primi chiarimenti forniti da questa Amministrazione
con nota n. 25389 del 15 febbraio scorso, allo scopo di corrispondere a quesiti da più
parti pervenuti si stima doveroso diramare una puntualizzazione riguardante alcuni profili
della valenza della Decisione in oggetto, con la quale sono stati imposti vincoli
restrittivi allutilizzo del contratto di formazione e lavoro in funzione di un
legittimo uso degli aiuti.
Pur in attesa dellesito dei relativi ricorsi presentati alla
Commissione sia dal Governo sia dalle Confederazioni dei datori di lavoro, è ormai noto
che per effetto della suindicata Decisione sussiste lobbligo di ridurre laiuto
concesso qualora i contratti di formazione e lavoro stipulati presentino difformità
rispetto alle condizioni precisate dallAutorità comunitaria.
E altresì evidente che trattasi di materia complessa di
rilevante impatto sociale sicché, in relazione alle perplessità rappresentate nei
predetti quesiti, necessitano elementi cognitivi e di valutazione maggiormente
approfonditi, tanto più che la Decisione è immediatamente efficace e non richiede alcun
recepimento né alcun atto normativo di conformazione.
Invero, la vigenza della disciplina legislativa di riferimento (legge
n. 863/1984 e succ. mod. e int., legge 451/1994) non è inficiata dalla pronuncia
comunitaria: per leffetto, leventuale mancato riconoscimento dellintera
agevolazione contributiva non vulnera in toto listituto del particolare contratto
formativo. In ultima analisi, i contratti di formazione e lavoro stipulati nella sola
osservanza delle condizioni previste dalla normativa nazionale (ovvero posti in essere
senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione) non sono pienamente supportati
dalle agevolazioni ma non per questo perdono la propria qualificazione giuridica di
contratti a causa mista e a tempo determinato. Essi, infatti, mantengono la tipica
finalità di incentivare limpiego dei giovani, attraverso laccrescimento della
professionalità collegata allofferta di lavoro (ex Corte Cost. n. 190/1987) e
fisiologicamente preordinata alla stabilizzazione del rapporto.
Al contrario, ove nella stipulazione del contratto in parola risultino
perfettamente assolte le condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla Decisione, al
contratto si accompagna il legittimo uso degli aiuti disposto dalla disciplina nazionale,
specificamente di quelli superiori alla misura generalizzata indifferenziata del 25.
Sul punto è opportuno articolare la seguente precisazione:
- lo sgravio contributivo previsto per i soggetti operanti nei territori e settori per i
quali è stabilita la riduzione del 25% è sempre legittimo (a prescindere, dunque, dalla
ricorrenza di condizioni "soggettive", vale a dire età o titolo di studio, o
"oggettive", vale a dire lo stato di disoccupazione) e, conseguentemente, tutte
le imprese alle quali si applica unicamente tale riduzione minima continueranno a
beneficiare legittimamente degli sgravi e, ad esse, continuerà ad applicarsi la vigente
normativa nazionale in materia (cfr. punti da 62 a 65 e 90 della Decisione);
ne consegue che anche per i datori di lavoro ai quali la legge
nazionale riconosce uno sgravio contributivo superiore alla misura del 25%, lo sgravio
contributivo limitato a tale ultima misura percentuale sarà comunque sempre riconosciuto,
indipendentemente dalla ricorrenza delle predette condizioni.
- lo sgravio contributivo superiore alla misura del 25% sarà riconosciuto ai giovani
laureati fino a 29 anni compresi al momento dellassunzione (cfr. articolo 1, punto
1, seconda linea del dispositivo della Decisione);
- lulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15, L. n. 196/97 in
ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, è legittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione
netta nell'impresa, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni viste alla linea
precedente (cfr. punti da 104 a 109 della motivazione, nonché articolo 2, punto 1, primo
paragrafo del dispositivo della Decisione);
- per quanto riguarda eventuali contratti di formazione e lavoro
stipulati al di fuori delle condizioni sopra richiamate, i benefici contributivi sono
riconosciuti nellimporto massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna
impresa (cd importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la
misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la
concorrenza. A tal proposito, occorre sottolineare che la regola del "de
minimis" non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione
navale ed al settore dei trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività
dellagricoltura o della pesca e che nel computo degli aiuti, al fine del
raggiungimento del limite di 100.000 Euro, concorrono gli altri interventi e/o le misure
concesse dallo Stato se giustificate dalla medesima ragione (cfr. punti 118 e 119 della
Decisione).
Per quel che concerne i soggetti assumibili con il contratto in
discussione, si precisa anche quanto segue:
a) i giovani e i laureati sono ammessi al C.F.L. pienamente
agevolato se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 anni e
364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni);
b) i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno,
sono ammessi al contratto di formazione e lavoro pienamente agevolato fino al limite di
trentadue anni non compiuti, a termini dellart. 16, co. 1, della legge n. 451 del 19
luglio 1994, di conversione del decreto - legge n. 299 del 16 maggio 1994 (pubblicata in
Gazz. Uff. n. 195 del 22 agosto 1994).
c) a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b)
sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato i soggetti, fino al limite di 32 anni, nel
caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un
incremento netto di occupazione.
Per quanto riguarda il beneficio temporaneo dellestensione del
tetto massimo di età oltre i trentadue anni - operata dalle Autorità regionali
dellAbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia in virtù della disposizione dellart. 9, co. 9, della legge 608 del 28
novembre 1996, di conversione del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996 - si rammenta
che lefficacia delle relative deliberazioni adottate dalle C.R.I. è scaduta in data
31 dicembre 1997 sicché nel periodo successivo è stata ripristinata su tutto il
territorio nazionale loperatività del soprarichiamato limite di legge di trentadue
anni.
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