LAZIO
L.R. 27 Gennaio 2000, n. 10
Disciplina dell'esercizio delle attività' professionali delle agenzie di viaggi e turismo
e di altri organismi operanti in materia
L. R. 10/2000
Agenzia
Turismo
L. R. 27 gennaio 2000, n. 10. (1)
Disciplina dell'esercizio delle attività' professionali delle agenzie di viaggi e turismo
e di altri organismi operanti in materia.
S O M M A R I O
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Organizzazione delle funzioni in ambito regionale
Art. 3 - Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo
Art. 4 - Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e turismo
Art. 5 - Comitato tecnico-consultivo regionale
CAPO II - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
Art. 6 - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività delle agenzie di
viaggi
e turismo
Art. 7 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 8 - Istruttoria preliminare
Art. 9 - Esito dell'istruttoria ed adempimenti ulteriori
Art. 10 - Provvedimento di autorizzazione
Art. 11 - Chiusura temporanea dell'agenzia
Art. 12 - Mutamento nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo
Art. 13 - Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo
Art. 14 - Garanzia assicurativa
Art. 15 - Deposito cauzionale
Art. 16 - Redazione dei programmi di viaggi
Art. 17 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
CAPO III - RESPONSABILITA' TECNICA
Art. 18 - Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo
Art. 19 - Esame di idoneità
Art. 20 - Commissione d'esame
Art. 21 - Attestato di idoneità
Art. 22 - Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo
CAPO IV - ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE
Art. 23 - Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale
Art. 24 - Associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità operanti
a livello locale
CAPO V - TURISMO SCOLASTICO
Art. 25 - Turismo scolastico
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 26 - Sanzioni amministrative
Art. 27 - Trasferimento di risorse e di personale
Art. 28 - Abrogazioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e
turismo di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive
modificazioni, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni da parte delle associazioni
senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 10 della stessa l. 217/1983 e di altri
organismi operanti nel settore.
2. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi
pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima,
lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita
di propri biglietti.
3. Non sono soggetti, altresì, alle disposizioni della presente legge i consorzi e le
società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615 ter del
codice civile, fra strutture ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed
assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche avvalendosi di
strumenti infotelematici e mediante l'apertura di propri distinti uffici.
Art. 2
(Organizzazione delle funzioni in ambito regionale)
1. Nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, sono riservati alla Regione, oltre alle
funzioni ed i compiti relativi alla programmazione ed all'adozione di atti di direttiva
nei confronti degli enti destinatari di delega ai sensi del presente articolo, le funzioni
ed i compiti amministrativi concernenti la predisposizione delle polizze assicurative
standard di cui all'articolo 14, i depositi cauzionali di cui all'articolo 15, le
associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali,
religiose e sociali, di cui agli articoli 23 e 24.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di agenzie di viaggi e turismo, ivi
comprese quelle di vigilanza e controllo sulle relative attività, sono delegate alle
province competenti per territorio ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione dal
comma 1. Fatti salvi gli interventi di competenza degli organi di sicurezza pubblica
nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti con leggi dello Stato, le province
esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggi e turismo
avvalendosi anche delle Aziende di promozione turistica (APT) competenti per territorio.
Art. 3
(Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo)
1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed
organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto di tali servizi od
anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai
turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di
viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.1084, nonché secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso", in attuazione della direttiva 90/314/CEE.
2. Le agenzie di viaggi e turismo svolgono, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti
attività:
a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre,
marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, senza vendita diretta al pubblico, anche
con sistemi totalmente o parzialmente informatici;
b) intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto,
soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a),
anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici.
3. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attività di cui al
comma 2, lettera b), svolgono altresì, ai sensi della Convenzione internazionale di cui
alla l. 1084/1977 e del d.lgs. 111/1995, singole attività preparatorie e successive,
connesse e finalizzate alla stipula ed all'esecuzione dei contratti di viaggio.
4. Rientrano tra le attività di cui al comma 3:
a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di
terminali elettronici, per conto delle imprese nazionali od estere che esercitano
attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altro tipo di
trasporto;
b) l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e
visite guidate di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi
delle norme vigenti;
c) l'informazione, l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento dei propri clienti
da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di
trasporto;
d) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive di cui
all'articolo 6 della l. 217/1983, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni
di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
e) i servizi di intermediazione e offerta al pubblico delle attività di cui al comma 1,
realizzati anche mediante reti e strumenti informatici, indicando comunque gli estremi del
provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 10.
Art. 4
(Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e turismo)
1. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b), possono svolgere anche le seguenti attività nel
rispetto delle norme che le regolano con le prescritte autorizzazioni:
a) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri
clienti;
b) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;
d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro
titolo di credito e cambio di valuta;
e) le operazioni di emissione in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze
a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
f) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche, oltre alla
distribuzione e vendita di guide, carte topografiche, videocassette, opuscoli illustrativi
ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;
g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni ed
eventi sportivi;
h) l'organizzazione di convegni e congressi.
2. Le agenzie di viaggi e turismo possono convenire con i propri clienti la dislocazione
di terminali remoti posti all'interno di strutture, diverse da quelle autorizzate, per la
prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tali prestazioni sono consentite
esclusivamente nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere
rivolte ad altri soggetti.
3. L'attività di cui al comma 2 è subordinata a preventiva comunicazione al competente
servizio della provincia.
Art. 5
(Comitato tecnico-consultivo regionale)
1. E' istituito il Comitato tecnico-consultivo regionale per le agenzie di viaggi e
turismo, di seguito denominato Comitato, con il compito di formulare pareri e proposte in
ordine alla programmazione ed alla politica turistica regionale ed alla tutela degli
utenti.
2. Il Comitato è composto da:
a) l'assessore regionale competente in materia di turismo, che lo presiede;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e
turismo;
c) cinque direttori delle APT, una per ciascuna provincia e dal direttore dell'APT di
Roma;
d) quattro rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo designati dall'associazione di
categoria più rappresentativa a livello regionale;
e) un funzionario della struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e
turismo che svolge funzioni di segretario.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in
carica cinque anni.
CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE
AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
Art. 6
(Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio
dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo)
1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e l'esercizio delle attività di cui agli
articoli 3 e 4, sono soggetti ad autorizzazione della provincia competente per territorio.
2. L'autorizzazione all'apertura di cui al comma 1 è rilasciata, sulla base
dell'istruttoria di cui agli articoli 8 e 9, alla persona fisica o alla società nella
persona del legale rappresentante, che ne abbiano fatto domanda ai sensi dell'articolo 7.
3. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di concessione
regionale dovuta nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale 2 maggio
1980, n. 30 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.
4. L'autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa
di concessione regionale di cui al comma 3.
5. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere
non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le norme previste
dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dal
decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.
6. L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede nella regione ovvero in altre
regioni o in uno Stato dell'Unione europea, è soggetta a preventiva comunicazione alla
provincia competente per territorio, contenente gli estremi dell'autorizzazione relativa
all'agenzia principale, i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere e) ed f),
riferiti ai locali nei quali si intende condurre l'attività della filiale e la
documentazione prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera c).
7. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere o
manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione,
limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione alla
provincia.
8. Le agenzie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), non possono operare in locali
aperti al pubblico. Eventuali insegne esterne devono contenere l'indicazione del divieto
di vendita diretta.
9. Le province sono tenute a comunicare all'assessorato regionale competente in materia di
turismo l'elenco delle autorizzazioni concesse, ogni modifica ad esse relativa, nonché
l'elenco della agenzie di viaggi e turismo che hanno comunicato di voler svolgere
l'attività di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 7
(Domanda per il rilascio dell'autorizzazione)
1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6 deve essere
presentata in carta semplice alla provincia competente per territorio e deve indicare:
a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o, per le
società, la denominazione, la ragione sociale, la sede della società e le complete
generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
c) le attività che si intendono esercitare con riferimento a quelle indicate all'articolo
3;
d) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
e) per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o
private, il requisito di indipendenza dei locali dalle altre attività svolte nella
struttura stessa;
f) la denominazione prescelta per l'agenzia e, in subordine, altre che non siano uguali o
simili ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali
da ingenerare confusione. Non può in ogni caso essere adottata la denominazione di
comuni, isole o regioni italiane.
2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma
costituite e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di
Commercio;
b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti
estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa, o relativa
autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;
c) certificato del Tribunale attestante che nei confronti degli amministratori della
società non sono in corso procedure fallimentari e concorsuali o relativa
autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;
d) la planimetria ed il nulla osta tecnico sanitario per le autorizzazioni di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b);
e) dichiarazione bancaria attestante la possibilità di affidamento di:
1) 400 milioni, per le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'attività di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a);
2) 200 milioni per le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'attività di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera b).
Art. 8
(Istruttoria preliminare)
1. Ai fini dell'istruttoria della domanda di cui all'articolo 7, la provincia competente
accerta:
a) la regolarità della domanda, nonché la completezza e congruità della documentazione
ad essa allegata;
b) che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie
già operanti sul territorio nazionale, tramite la richiesta di parere da avanzare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento del turismo;
c) il possesso per il titolare persona fisica, o per il legale rappresentante in caso di
società, dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria risultanti dalla
documentazione di cui all'articolo 7, comma 2.
Art. 9
(Esito dell'istruttoria ed adempimenti ulteriori)
1. Le domande di cui all'articolo 7 sono dichiarate ammissibili o sono rigettate con
apposito provvedimento della provincia da comunicare all'interessato.
2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'interessato, entro il termine di sessanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, deve trasmettere alla provincia:
a) copia del versamento della tassa di concessione regionale nell'ammontare previsto dalla
normativa in vigore;
b) copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 14;
c) documentazione idonea a certificare l'agibilità dei locali e la destinazione d'uso
degli stessi ai fini commerciali;
d) copia del versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 15;
e) le complete generalità della persona, scelta dall'elenco regionale di cui all'articolo
22, che assume la direzione tecnica dell'agenzia, salvo che questa sia assunta dallo
stesso interessato.
3. Trascorso il termine fissato dal comma 2 senza che l'interessato abbia esattamente
ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli
effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovate motivazioni, la provincia può
concedere, per una sola volta, una proroga di ulteriori sessanta giorni per detti
adempimenti.
Art. 10
(Provvedimento di autorizzazione)
1. Conclusa l'attività di istruttoria di cui agli articoli 8 e 9, la provincia concede
l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi e turismo con apposito provvedimento
che deve espressamente indicare:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società va altresì indicata la
denominazione e la ragione sociale ed il legale rappresentante;
c) l'attività autorizzata tra quelle di cui all'articolo 3, comma 2;
d) il direttore tecnico;
e) l'ubicazione dei locali di esercizio.
2. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione
all'esercizio delle attività.
3. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione
risultante dal provvedimento di autorizzazione. In caso di utilizzo da parte delle
agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, di marchi diversi
dalla loro denominazione, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la
denominazione dell'agenzia che propone o vende il prodotto turistico.
Art. 11
(Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo)
1. Il titolare di un agenzia di viaggi e turismo che intenda procedere alla chiusura
temporanea di una sede dell'agenzia stessa ne deve informare, indicandone i motivi, il
periodo e la durata, l'assessorato provinciale competente in materia di turismo e l'APT
territorialmente competente.
2. Il termine di chiusura non può superare i tre mesi nel corso dell'anno. E' ammessa una
sola proroga per non più di tre mesi, per comprovate ragioni, da concedersi con
provvedimento della provincia.
3. Nel caso che la chiusura temporanea avvenga senza la comunicazione di cui al comma 1 o
che la sede non sia riaperta decorso il termine di proroga, la provincia dispone la revoca
dell'autorizzazione.
Art. 12
(Mutamento nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo)
1. La provincia autorizza i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo
relativi agli elementi di cui all'articolo 10, comma 1. A tal fine i mutamenti suddetti
devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, alla provincia stessa,
che provvede, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge, in relazione
alla sola modifica richiesta.
2. I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo o alla ragione
sociale comportano il pagamento della tassa di rilascio.
Art. 13
(Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
1. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate ai sensi della presente legge, o le
rispettive filiali, sono iscritte in apposito elenco istituito presso ciascuna provincia
competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla
denominazione, al tipo di attività autorizzata, al nome del titolare o alla ragione
sociale, in caso di società ed al nome del direttore tecnico, nonché tutti i
provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla provincia ai
sensi della presente legge.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le provincie trasmettono alla Regione, gli elenchi
di cui al comma 1, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della
pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR).
Art. 14
(Garanzia assicurativa)
1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare entro il termine fissato
dall'articolo 9, comma 2, polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia
dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a
copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e
soggiorno, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione
internazionale di cui alla l. 1084/1977, nonché dal d.lgs. 111/1995.
2. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla provincia territorialmente
competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo.
Art. 15
(Deposito cauzionale)
1. Entro il termine fissato dall'articolo 9, comma 2, il titolare dell'agenzia deve
versare alla Regione un deposito cauzionale di lire 40 milioni per le autorizzazioni
all'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
3. La cauzione può essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al
portatore, o può essere costituita mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza
fidejussoria assicurativa anche fornita da mutue costituite da agenti di viaggio.
4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia di
tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.
5. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza, per
effetto dell'applicazione del comma 4, essa deve essere reintegrata nel suo importo
originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Regione
ad adempiervi.
6. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, viene effettuato dalla Giunta
regionale entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione della
domanda, purché risulti regolare il pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni.
Art. 16
(Redazione dei programmi di viaggio)
1. I programmi concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative al
soggiorno, organizzati o prodotti da agenzie di viaggi e turismo, sia per l'interno che
per l'estero, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal d.lgs. 111/1995.
2. Il riferimento ai programmi di cui al comma 1 deve essere citato nei documenti di
viaggio quando previsti. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma
costituisce l'elemento di riferimento nella promessa di servizi ai fini dell'accertamento
dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori.
3. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, relativi a soggiorni, viaggi o
crociere, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati ai sensi del comma
1.
4. Le agenzie di viaggi e turismo, produttrici ed organizzatrici di viaggi e soggiorni,
trasmettono alla provincia competente, prima della data di inizio della diffusione, copia
dei programmi, annunci, manifesti e simili, al fine di verificare che gli stessi siano
redatti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Decorsi trenta giorni dalla
data di invio del materiale, senza che sia pervenuta dalla provincia competente alcuna
risposta, l'agenzia può procedere alla diffusione del materiale stesso.
Art. 17
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 per un
periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi:
a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
b) quando non vengano comunicati i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia ai sensi
dell'articolo 12;
c) per l'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 10, comma 3;
d) qualora l'agenzia non provveda a reintegrare il deposito cauzionale ai sensi
dell'articolo 15, comma 5;
e) in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, commi 3 e 6;
f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole per
l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che
investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale od internazionale.
2. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non
provveda all'eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle disposizioni della
provincia entro l'ulteriore termine assegnato dalla provincia stessa a pena di revoca
dell'autorizzazione;
b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di agenzia di
viaggi e turismo;
c) in caso di mancata copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 14.
CAPO III
RESPONSABILITA' TECNICA
Art.18
(Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo)
1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo principale è affidata alla
persona fisica titolare dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o
al legale rappresentante in caso di società, che siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 9, comma secondo, della l. 217/1983, accertati ai sensi del d.lgs.392/1991
ed iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 22.
2. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non
presti, con carattere di continuità ed esclusività, la propria attività nell'agenzia di
viaggi e turismo o non possieda i requisiti di cui al comma 1, la responsabilità di
direzione tecnica è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco regionale di
cui all'articolo 22.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono curare la gestione tecnica dell'agenzia, con
carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia principale. In caso di
inosservanza di questi obblighi la provincia provvede alla sospensione dell'esercizio
della professione fino ad un massimo di sei mesi e, nell'ipotesi di recidiva, alla
cancellazione dall'elenco provinciale.
4. Sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 22:
a) coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo, previo superamento di apposito esame di idoneità
all'esercizio della professione, previsto dall'articolo 19;
b) coloro che siano in possesso dei requisiti riconosciuti dal d.lgs. 392/1991.
5. Sono inoltre iscritti, su domanda, all'elenco dei direttori tecnici:
a) coloro che in altre regioni hanno superato l'esame equivalente a quello previsto
dall'articolo 19;
b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso dei titoli e documenti
previsti dall'articolo 4 del d.lgs. 392/1991;
c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in
possesso del titolo di idoneità equiparato, in base ai principi di reciprocità, a quello
previsto dalla presente legge.
6. In caso di cessazione dell'attività da parte del direttore tecnico o di sospensione di
questo per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi in un anno, il titolare
dell'agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia competente per
territorio, provvedendo contestualmente alla designazione di altra persona iscritta
nell'elenco di cui all'articolo 22.
Art. 19
(Esame di idoneità)
1. La provincia indice, almeno una volta ogni due anni, la sessione d'esame per
l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle attività di direttore tecnico di
agenzia di viaggi e turismo cui possono presentare domanda di partecipazione coloro che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea. A tal fine sono
equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai
sensi della normativa vigente;
c) possesso del diploma di scuola media superiore, legalmente rilasciato o di equivalente
diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma
conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare
da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) conoscenza di due lingue straniere sulle quali l'interessato intende sostenere l'esame
tra quelle maggiormente diffuse, di cui almeno una lingua dei paesi appartenenti
all'Unione europea.
2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata copia del versamento, a titolo di
concorso alle spese di effettuazione dell'esame, ai sensi del Regio Decreto 6 maggio 1940,
n. 635, nella misura e nei modi stabiliti nel decreto di indizione delle prove d'esame.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.
4. L'esame di idoneità consiste in:
a) una prova scritta nelle seguenti materie:
1) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo,
elementi di contabilità obbligatoria, bilancio e contabilità gestionale;
2) principi di legislazione turistica;
3) una lingua straniera tra quelle indicate nella domanda;
b) una prova orale nelle seguenti materie:
1) legislazione turistica;
2) geografia turistica;
3) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo,
tecniche di promozione e commercializzazione;
4) almeno due lingue straniere compresa quella oggetto della prova scritta.
5. L'esame di idoneità è effettuato dall'apposita commissione costituita ai sensi
dell'articolo 20.
Art. 20
(Commissione d'esame)
1. Ai fini di cui agli articoli 18 e 19, la provincia territorialmente competente, nomina
con proprio provvedimento, la commissione per l'accertamento dell'idoneità della
professione di direttore tecnico, così composta:
a) un dirigente dell'APT esistente nel competente ambito territoriale provinciale, che la
presiede. Per l'ambito territoriale dell'intera provincia di Roma viene costituita
un'unica commissione d'esame presieduta da un dirigente dell'APT della provincia di Roma,
alla quale partecipa anche un dirigente dell'APT del comune di Roma;
b) cinque docenti o esperti rispettivamente nelle materie di cui all'articolo 19, comma 4,
lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4);
c) un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo designato dall'organizzazione di
categoria più rappresentativa.
2. La commissione esaminatrice è integrata da docenti o esperti nelle lingue straniere in
relazione alle richieste di esame.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della
provincia territorialmente competente.
4. Ai membri della commissione competono le indennità previste dalla normativa regionale
vigente in materia di partecipazione a commissione d'esame.
Art. 21
(Attestato di idoneità)
1. La provincia, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva gli elenchi degli
idonei e rilascia i relativi attestati di idoneità comprovanti l'accertamento delle
conoscenze di cui all'articolo 19.
Art. 22
(Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo)
1. Presso ciascuna provincia è tenuto ed aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di
agenzia di viaggi e turismo che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi dell'articolo 19 o
che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 4, lettera b). Sono,
altresì, iscritti in tale elenco i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 5.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la provincia comunica alla Regione gli elenchi,
aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, dei direttori tecnici di agenzie di viaggi
e turismo ai fini della pubblicazione dell'elenco regionale annuale sul BUR.
CAPO IV
ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE
Art. 23
(Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo l'elenco
delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità
ricreative, culturali, religiose e sociali ed abbiano sedi operative nella regione ed
almeno in altre tre regioni.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono svolgere in modo continuativo ed
esclusivamente per i propri associati, l'attività di organizzazione e vendita di viaggi e
soggiorni nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs.111/1995 e dagli articoli 14 e 16.
3. Le associazioni di cui al comma 1 devono possedere, per disposizione statutaria i
seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività, desumibile dai
bilanci sociali;
b) organizzazione e funzionamento secondo i criteri di democraticità;
c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.
4. Le associazioni di cui al comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal
medesimo comma 1, devono trasmettere alla struttura regionale competente in materia di
agenzie di viaggi e turismo:
a) copia dell'atto costitutivo;
b) copia dello statuto;
c) copia del bilancio annuale;
d) documentazione comprovante, per ogni anno, l'avvenuto pagamento della garanzia
assicurativa di cui all'articolo 14.
5. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla
struttura regionale competente in materia di agenzia di viaggio e turismo, il programma
annuale delle singole iniziative previste; eventuali variazioni devono essere comunicate
tempestivamente e comunque prima dell'inizio dell'attività.
6. La Regione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo
26, sospende lo svolgimento delle attività delle associazioni di cui al comma 1 fino
all'eliminazione dell'irregolarità, qualora:
a) la documentazione risulti insufficiente od incompleta;
b) il programma o le eventuali variazioni non risultino comunicate ai sensi del comma 5;
c) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;
d) non venga stipulata o rinnovata la polizza assicurativa.
7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, ogni altra associazione od organismo deve
servirsi per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che
risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 3,
comma 2.
Art. 24
(Associazioni senza scopo di lucro, gruppi
sociali e comunità operanti a livello locale)
1. Le associazioni senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a
livello locale, aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, possono
organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali, della
durata non superiore ai tre giorni, viaggio compreso, riservati esclusivamente ai propri
associati od appartenenti.
2. L'organizzazione e la realizzazione di cui al comma 1 non sono soggette alle
disposizioni delle presente legge purché venga stipulata un'assicurazione a copertura dei
rischi derivanti ai partecipanti dall'effettuazione di ogni singola iniziativa e questa
venga preventivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di agenzie
di viaggi e turismo almeno quindici giorni prima della data stabilita.
3. Il tardivo o mancato invio della comunicazione dell'iniziativa ai sensi del comma 2,
comporta il pagamento, rispettivamente, di una somma da lire 300 mila a lire 800 mila e da
lire 800 mila a lire 2 milioni.
4. La mancata stipula dell'assicurazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 26, comma 6.
5. Le proloco non possono svolgere le attività indicate dal presente articolo.
CAPO V
TURISMO SCOLASTICO
Art. 25
(Turismo scolastico)
1. Le scuole e gli istituti che intendano svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti,
viaggi di durata superiore ad un giorno, devono attenersi, oltre alle disposizioni
impartite dai singoli provveditorati agli studi e dal Ministero della pubblica istruzione,
anche alle disposizioni della presente legge.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 26
(Sanzioni amministrative)
1. Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma
continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo
3, senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla presente legge, è soggetto al
pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni, tenuto conto delle attività
abusivamente esercitate.
2. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio
comporta il pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni, tenuto conto delle
attività che l'agenzia è autorizzata a svolgere.
3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia
una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto al pagamento di una somma da
lire 1 milione a lire 4 milioni.
4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 comporta
il pagamento della sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 1 milione.
5. Le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 23 che esercitano le attività
previste dalla presente legge senza essere iscritte nell'elenco regionale sono soggette al
pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni.
6. L'inosservanza per le associazioni senza scopo di lucro di cui agli articoli 23 e 24
della stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 comporta il pagamento di
una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni.
7. L'inosservanza per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 23
dell'invio annuale alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e
turismo del programma delle attività comporta il pagamento di una somma da lire 1 milione
a lire 10 milioni.
8. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si provvede ai sensi del
titolo VI, capo II della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Come previsto dall'articolo
208 della l.r. 14/1999, in attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina
delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 194, comma 4 della l.r. 14/1999,
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n.
30 e successive modificazioni.
Art. 27
(Trasferimento di risorse e di personale)
1. Per il conferimento di eventuali risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi previsti dalla presente legge si provvede in conformità alle
disposizioni di cui alla l.r. 14/1999.
Art. 28
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in
particolare:
a) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 63 e successive modificazioni;
b) la lettera a), comma 2 dell'articolo 77 della l.r. 14/1999.
(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 19 febbraio 2000, n. 5.
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