LAZIO
"Riforma della legislazione nazionale del
turismo"
(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 27 febbraio 2001, non
ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Capo I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1. (Princìpi)
1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli
strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione ed ai sensi dellarticolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica: a) riconosce il ruolo strategico del turismo per
lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dellUnione
europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per
favorire le relazioni tra popoli diversi; b) favorisce la crescita competitiva dellofferta
del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dellattuazione
del riequilibrio territoriale delle aree depresse; c) tutela e valorizza le risorse
ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo
turistico sostenibile; d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità
dellorganizzazione, delle strutture e dei servizi; e) promuove azioni per il
superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da
parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di
redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali; f) tutela i
singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso linformazione e
la formazione professionale degli addetti; g) valorizza il ruolo delle comunità locali,
nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni
pro loco; h) sostiene luso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali
e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della
vocazione territoriale; i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e
la conoscenza del fenomeno turistico; l) promuove limmagine turistica nazionale sui
mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti
territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla
presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
Art. 2. (Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di
sussidiarietà di cui allarticolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con
particolare riguardo allattuazione delle politiche intersettoriali ed
infrastrutturali necessarie alla qualificazione dellofferta turistica; riconoscono
altresì lapporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dellofferta
turistica.
2. Le regioni, in attuazione dellarticolo 117 della
Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria
alberghiera sulla base dei princìpi di cui allarticolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di
turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui allarticolo
11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dellindustria,
del commercio e dellartigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato cura in particolare il
coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonchè lindirizzo
e il coordinamento delle attività promozionali svolte allestero, aventi esclusivo
rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato
spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dellUnione europea in materia
di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dellarticolo 44
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i princìpi e gli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è
adottato dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di
categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di
assicurare lunitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle
imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di
accoglienza ai turisti;
b) lindividuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e
delle attività di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dellesercizio su tutto il territorio nazionale delle
imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle
residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui
riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività
similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in
relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dellUnione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle
professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed
uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di
lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per
attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi
canoni, nonchè di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni
idonei per lesercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando
comunque linvarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel
settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per lespletamento degli esami di abilitazione allesercizio
delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed
obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dellattività economica in campo turistico di cui deve tenere conto
il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei
compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento allutilizzo dei fondi
comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dellItalia allestero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dallarticolo
5, nonchè dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche
di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e
degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno
dellattività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica
attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e laggiornamento della Carta dei diritti del
turista di cui allarticolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo
delle attività economiche, in campo turistico, attraverso lutilizzo dei fondi
nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità delle
modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dellazione
amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali,
ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4,
dà attuazione ai princìpi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti
nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non
frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i
termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in
vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo
le modalità di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al
comma 4 si applicano le medesime procedure previste dallarticolo 44 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali
disposizioni sono ridotti alla metà.
Art. 3. (Conferenza nazionale del turismo)
1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza
del Consiglio dei ministri indìce almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata
dal Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, dintesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
i rappresentanti dellAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dellUnione
delle province dItalia (UPI) e dellUnione nazionale comuni comunità enti
montani (UNCEM), del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL) e delle
altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo
sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel
settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del
documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare lattuazione
delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle
intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le
rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a
lire 100 milioni annue a decorrere dallanno 2000, si provvede nellambito degli
ordinari stanziamenti del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato.
Art. 4. (Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dellindustria,
del commercio e dellartigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonchè le associazioni nazionali di
tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi
turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque
effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i
casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dellofferta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi allacquisizione di diritti di godimento a
tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui allarticolo
1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di
viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sullassistenza sanitaria, sulle norme
valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti
associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico
ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni
altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la
riconoscibilità del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1
del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della
direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dellarticolo 1 è sostituita dalla seguente: «d)
bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di
esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte
il diritto oggetto del contratto»;
b) larticolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7. (Obbligo di
fidejussione). - 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali
ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede
legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 2. Il
venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa
allorquando limmobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia
dellultimazione dei lavori. 3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel
contratto a pena di nullità. 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre allacquirente
la preventiva escussione del venditore». 3. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dellarticolo
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni
arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e
consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la
facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le
imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
Art. 5. (Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici
omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni
diverse, caratterizzati dallofferta integrata di beni culturali, ambientali e di
attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dellagricoltura e dellartigianato
locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati,
promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti
funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dellofferta
turistica, nonchè con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nellambito delle proprie funzioni di programmazione e per
favorire lintegrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del
territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo
II della parte I del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui
al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti
dal Fondo di cui allarticolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la
misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali,
predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono,
in particolare, le seguenti finalità:
a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese
turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione
dellofferta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località
ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere linnovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza
ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al
turista, di cui allarticolo 2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli
adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione
dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di
certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonchè alla tutela dellimmagine
del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per lottimizzazione
della relativa commercializzazione in Italia e allestero.
5. Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato,
a decorrere dallesercizio finanziario 2001, nellambito delle disponibilità
assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui
allarticolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di
cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che
prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dellindustria,
del commercio e dellartigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalità per la gestione dellintervento del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni
allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui
fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un
periodo dellanno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
Art. 6. (Fondo di cofinanziamento dellofferta
turistica)
1. Al fine di migliorare la qualità dellofferta turistica,
è istituito, presso il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato,
un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui allautorizzazione
di spesa stabilita dallarticolo 12 per gli interventi di cui allarticolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per
cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme
per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione
delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dellindustria,
del commercio e dellartigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato
ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per
cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso
predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le
associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento
della qualità dellofferta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei
sistemi turistici locali di cui allarticolo 5, con impegni di spesa, coperti con
fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato,
entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i
contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.
Capo II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7. (Imprese turistiche e attività professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività
economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, lintermediazione
e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di
infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei
sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dellofferta turistica.
2. lindividuazione delle tipologie di imprese turistiche di
cui al comma 1 è predisposta ai sensi dellarticolo 2, comma 4, lettera b).
3. liscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per lesercizio
dellattività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le
agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere
previsti dalle norme vigenti per lindustria, così come definita dallarticolo
17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a
tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono
servizi di promozione dellattività turistica, nonchè servizi di assistenza,
accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano allesercizio dellattività di
cui al comma 5. lautorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto
il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi
dellarticolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non
appartenenti ai Paesi membri dellUnione europea possono essere autorizzati a
stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di
reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione
che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le
attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allarticolo 44 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di
entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di
cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad
associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi
internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a
quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre
1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli
agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di
attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
«tutto compreso».
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la
promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno
abbienti della popolazione, nonchè le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986,
n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO
Art. 8. (Modifiche allarticolo 109 del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. larticolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: «Art. 109. 1. I gestori di esercizi alberghieri e di
altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte,
nonchè i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere,
ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei
rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia
autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta didentità
o di altro documento idoneo ad attestarne lidentità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente lesibizione
del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di
accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri
collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle
generalità conforme al modello approvato dal Ministero dellinterno. Tale scheda,
anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei
familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei
coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo.
I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare allautorità locale
di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia
della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il
gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine,
alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con
mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro dellinterno».
Art. 9. (Semplificazioni)
1. lapertura e il trasferimento di sede degli esercizi
ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui
territorio è ubicato lesercizio. Il rilascio dellautorizzazione abilita ad
effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di
alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati
nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La
medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole
per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone
alloggiate, nonchè ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e
strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in
materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. lautorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai
fini di cui allarticolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere
esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonchè di quelle sulla
destinazione duso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dellesercizio ricettivo per un
periodo superiore agli otto giorni, il titolare dellautorizzazione è tenuto a darne
comunicazione al sindaco.
4. lautorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dellautorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata
necessità, non attivi lesercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio
della stessa ovvero ne sospenda lattività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dellautorizzazione non risulti più iscritto nel registro di
cui al comma 3 dellarticolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri
stabiliti per lesercizio dellattività dalle regioni o alle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonchè a quelle sulla destinazione duso dei locali e degli edifici, il titolare
sospeso dallattività ai sensi dellarticolo 17-ter del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo
modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione
nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dellarticolo 17-ter del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: «3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, lautorità di cui al comma 1 ordina, con
provvedimento motivato, la cessazione dellattività condotta con difetto di
autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dellattività
autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque
per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo
che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o delligiene,
lordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione.
Non si dà comunque luogo allesecuzione dellordine di sospensione qualora linteressato
dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure
amministrative».
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze,
autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si
conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa lintroduzione
degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di
autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono
a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia
tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le
attività e professioni turistiche, attribuendo ad ununica struttura organizzativa
la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24
e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.
Art. 10. (Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio
turistico)
1. È istituito presso il Ministero dellindustria, del
commercio e dellartigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio
turistico, di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono: a) risparmi costituiti
da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali,
associazioni non-profit, banche, società finanziarie; b) risorse derivanti da
finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce
il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite
fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza
relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa
stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici.
Hanno inoltre priorità nellassegnazione delle agevolazioni le istanze relative a
pacchetti di vacanza localizzati nellambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato,
allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello
nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e
dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a
stabilire: a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo; b) la
tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati; c) i soggetti che possono usufruire
delle agevolazioni; d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla
gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire lavvio della gestione del Fondo di
cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel
triennio 2000- 2002.
5. Allonere derivante dallattuazione del presente
articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per lanno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellindustria, del commercio
e dellartigianato.
Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 11. (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive
modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica larticolo 99 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
3. È abrogato larticolo 266 del regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento
non si applicano alle autorizzazioni di cui allarticolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio,
istituita dallarticolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29
marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203: a) larticolo
1, commi 6, 7, 8 e 9; b) larticolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di
competenza del settore del turismo; c) larticolo 10, comma 14; d) larticolo
11; e) larticolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui allarticolo 2, comma 4, della presente
legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale
di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui allarticolo 2, comma 4,
della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi
delle camere dalbergo prevista dallarticolo 4 del regio decreto 24 maggio
1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dellarticolo
7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dellarticolo 16 della legge 7
agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere
applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dellarticolo 01, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità
turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal
documento contenente le linee guida di cui allarticolo 2, comma 4, lettera l), della
presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse
linee guida.
Art. 12. (Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo di cui allarticolo 6, è
autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per lanno 2000, di lire 80 miliardi per lanno
2001, di lire 55 miliardi per lanno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dallanno
2003.
2. Allonere derivante dal comma 1 si provvede, per lanno
2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per lanno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il
triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per lanno finanziario 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dallanno 2004 lo stanziamento complessivo del
Fondo di cui allarticolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità
di cui allarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
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